ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge
 15 aprile 1985, n.140 (Miglioramento e  perequazione  di  trattamenti
 pensionistici   e  aumento  della  pensione  sociale),  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  7  marzo  1989  dal  Pretore  di  Torino   nei
 procedimenti  civili  riuniti vertenti tra Prosdocimo Rosa ed altre e
 l'I.N.P.S.,  iscritta  al  n.  415  del  registro  ordinanze  1989  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 37, prima
 serie speciale, dell'anno 1989;
 Visto  l'atto  di  costituzione  di  Prosdocimo Rosa ed altre nonche'
 l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  20  febbraio  1990  il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Uditi  l'avv.  Salvatore  Cabibbo  per  Prosdocimo Rosa ed altre e
 l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del  Consiglio
 dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Nel  corso  dei  procedimenti  civili  riuniti vertenti tra
 Prosdocimo Rosa ed altre e l'I.N.P.S., le ricorrenti, quali vedove di
 soggetti  appartenenti  alle  categorie  di  cui alla legge 24 maggio
 1970, n. 336 (ex-combattenti e assimilati), hanno chiesto  che  fosse
 loro   corrisposta   la  maggiorazione  pensionistica,  espressamente
 prevista come "reversibile", di cui all'art. 6 della legge 15  aprile
 1985, n. 140.
    All'accoglimento  della  domanda  pero', secondo il giudice a quo,
 osterebbe la circostanza che  i  rispettivi  coniugi  erano  deceduti
 prima  dell'entrata  in  vigore  di tale legge e non avevano pertanto
 potuto presentare la domanda richiesta dallo  stesso  art.  6  (comma
 primo)  per  potere  usufruire  del  trattamento.  Di  conseguenza il
 Pretore solleva una questione di legittimita' costituzionale di  tale
 ultima   disposizione   in  riferimento  all'art.  3  Cost.,  perche'
 illegittimamente discriminerebbe tra i superstiti  di  ex-combattenti
 morti  dopo  l'entrata  in  vigore  della  legge (e che percio' hanno
 potuto richiedere il beneficio), e  i  superstiti  di  ex-combattenti
 deceduti  prima  dell'avvento  della  stessa legge, ammettendo solo i
 primi ma non i secondi al godimento della maggiorazione.
    2.  -  Nel  giudizio  davanti  a  questa  Corte  e' intervenuto il
 Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite  dell'Avvocatura
 Generale  dello  Stato,  che  -  premesso  un  richiamo,  in punto di
 rilevanza, allo ius  superveniens  rappresentato  dall'art.  6  della
 legge  n.  544  del  1988  -  chiede  che la questione sia dichiarata
 inammissibile o infondata, per due ordini di ragioni:  innanzi  tutto
 perche'  sarebbe  riservato  alla  discrezionalita'  del  legislatore
 stabilire trattamenti pensionistici differenziati in  relazione  alla
 data  di  decorrenza  del singolo beneficio (Corte cost. ordinanza n.
 120 del 1989 e sentenza n. 173 del 1986); in secondo  luogo,  perche'
 la    lamentata   disparita'   di   trattamento   non   discenderebbe
 necessariamente dalla  sola  norma  impugnata:  infatti  risulterebbe
 escluso   dal  godimento  della  maggiorazione  anche  il  superstite
 dell'ex-combattente deceduto dopo la sua entrata in vigore e che  non
 abbia presentato la relativa domanda.
    3.  -  In  giudizio si sono costituite pure le parti private, che,
 nell'imminenza della trattazione della causa hanno  presentato  anche
 una memoria illustrativa.
    Esse    essenzialmente    contestano    l'interpretazione    della
 disposizione  impugnata  che  il  Pretore  ha  fatto  oggetto   della
 questione   di   costituzionalita'.   A   loro  avviso  infatti  tale
 disposizione, contemplerebbe - data la sua  lata  dizione  e  il  suo
 generico  richiamo  alla  legge  n. 336 del 1970 - anche i superstiti
 quali  autonomi  e  diretti  beneficiari   della   maggiorazione   in
 discussione,  ricomprendendoli  implicitamente  tra gli "interessati"
 legittimati a presentare la relativa domanda.
    Questa   interpretazione   troverebbe   inoltre   conferma   nella
 giurisprudenza  della  Corte  di  cassazione   sulla   spettanza   al
 superstite    della   pensione   supplementare   di   riversibilita',
 indipendentemente dalla data del decesso del titolare del trattamento
 diretto  (sentenze  3 aprile 1971, n. 960; 8 aprile 1972, n. 1083; 25
 novembre 1974, n. 3847; 22 aprile 1976, n. 1438).
    Concludono  chiedendo  alla Corte una decisione interpretativa; in
 via gradata, una dichiarazione  di  incostituzionalita'  della  norma
 impugnata;  in  linea ancora piu' gradata, l'assegnazione della causa
 in udienza pubblica data la particolare rilevanza della questione.
    4.  -  L'esame  della  questione,  prima  assegnato alla camera di
 consiglio del 13 dicembre 1989, e'  stato  poi  rinviato  all'udienza
 pubblica del 20 febbraio 1990.
                         Considerato in diritto
    Il  Pretore  di  Torino dubita che l'art. 6 della legge n. 140 del
 1985,  nel  prevedere  la   corresponsione,   a   domanda,   di   una
 maggiorazione  pensionistica reversibile a favore degli excombattenti
 (e assimilati)  del  settore  privato,  violi  l'art.  3  Cost.,  per
 introdurre una illegittima disparita' di trattamento tra i superstiti
 di ex-combattenti morti dopo l'entrata in vigore della legge  (e  che
 percio'  hanno potuto richiedere il beneficio), e i superstiti di ex-
 combattenti  deceduti  prima   dell'avvento   della   stessa   legge,
 ammettendo  solo  i  primi  ma  non  i  secondi  al  godimento  della
 maggiorazione.
    La questione non e' fondata.
    Il  Pretore  infatti parte dal presupposto che la maggiorazione in
 oggetto possa essere richiesta  esclusivamente  dai  soggetti  dotati
 della qualifica di ex-combattente (o assimilato) di cui alla legge n.
 336 del 1970.
    Tale assunto, condiviso peraltro da qualche giudice di merito e in
 sede amministrativa, e' pero' rigettato dalla Corte di cassazione  la
 quale  recentemente  (Sez.  lav.  n.  2631  del  1990), enunciando il
 principio di diritto cui il giudice di rinvio  deve  uniformarsi,  ha
 affermato  in  contrario  che  anche  ai  titolari  della pensione di
 riversibilita'  deve  essere  riconosciuto  il  diritto  di  chiedere
 l'applicazione del beneficio in esame, ove il titolare della pensione
 diretta sia deceduto prima dell'entrata in vigore della legge n.  140
 del 1985.
    Tale  conclusione  e'  tratta  da una attenta e coordinata lettura
 della legislazione premiale, anche in connessione, da un lato, con la
 tendenza   legislativa   diretta   ad   eliminare  la  disparita'  di
 trattamento tra soggetti parimenti accomunati nei sacrifici  e  nelle
 privazioni  cagionati dalla partecipazione alle operazioni belliche o
 dallo stato  di  guerra;  dall'altro  con  il  riconoscimento,  nella
 giurisprudenza dello stesso Supremo Collegio - in materia di pensione
 supplementare indiretta - di una  sempre  piu'  lata  estensione  del
 diritto  accordato  ai  superstiti, anche con riguardo alle posizioni
 giuridiche di assicurati deceduti in epoca remota.
    In   questo  quadro,  a  ricomprendere  tra  gli  "interessati"  a
 presentare la richiesta di maggiorazione (v. art. 6,  secondo  comma,
 legge   n.   140   del   1985)   anche  i  titolari  di  pensioni  di
 riversibilita', superstiti di assicurati deceduti prima  dell'entrata
 in  vigore  della  legge,  convergono  principalmente due concorrenti
 elementi. Innanzi tutto il riferimento, operato dallo stesso art.  6,
 quarto  comma,  della  legge  impugnata,  a  tutti  i  trattamenti di
 pensione  in  attualita'  di  godimento  che,  proprio  per  la   sua
 generalita'  non  puo'  non  ricomprendere,  in assenza di specifiche
 indicazioni in contrario, anche quelli di riversibilita'. In  secondo
 luogo,  il  richiamo  da  parte  della norma impugnata ai destinatari
 della precedente legge n. 336 del 1970: questi  debbono  considerarsi
 anche  gli  eredi  aventi  diritto  a pensione di riversibilita', per
 espresso riconoscimento dell'art. 2, secondo  comma,  della  medesima
 legge,  che  pone  nella  specifica  materia qui in considerazione un
 principio  di  carattere   generale   per   cui   la   qualifica   di
 ex-combattente  (o  equiparato)  non  ha effetti limitati al titolare
 della pensione diretta,  esaurendosi  con  la  morte  di  costui,  ma
 proietta i suoi effetti anche sul trattamento di riversibilita'.
    Cosi'  interpretata,  la  norma denunziata si sottrae alle censure
 prospettate dal giudice a quo, giacche'  non  esclude  dal  godimento
 della  maggiorazione  pensionistica i superstiti che si trovino nelle
 condizioni delle parti del giudizio  a  quo.  Pertanto,  nei  termini
 chiariti, la questione deve ritenersi non fondata.