ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 41- bis del
 codice di procedura penale,  promosso  con  ordinanza  emessa  il  28
 settembre 1989 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico
 di Mattioni  Franco  ed  altri,  iscritta  al  n.  638  del  registro
 ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  7  marzo 1990 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Roma,  nel procedimento penale a
 carico di Mattioni Franco ed altri, con ordinanza  del  28  settembre
 1989  (R.O.  n. 638 del 1989), ha sollevato questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 41-  bis  del  codice  di  procedura  penale
 introdotto  con la legge 22 dicembre 1980, n. 879, nella parte in cui
 non prevede una apposita fattispecie di spostamento di competenza per
 i   procedimenti  riguardanti  magistrati  che  abbiano  la  astratta
 possibilita'  di  intervenire   nell'iter   dello   svolgimento   del
 procedimento   stesso   per   essere   entrati,   successivamente  al
 fatto-reato, a far  parte  dell'ufficio  naturalmente  competente  in
 primo  o secondo grado, in quanto risulterebbe violato l'art. 3 della
 Costituzione che garantisce l'uguaglianza di  tutti  i  cittadini  di
 fronte alla legge;
      che  nel  giudizio  e'  intervenuta  l'Avvocatura Generale dello
 Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
 che  ha  concluso  per  la  inammissibilita'  o  quanto  meno  per la
 infondatezza della questione;
    Considerato  che  della  questione  ora  sollevata  e'  stata gia'
 dichiarata la manifesta inammissibilita' (ordinanze nn. 261 e 593 del
 1989) e che non sono stati addotti motivi nuovi e diversi che possano
 fondare una differente decisione;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte costituzionale;