ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 41- bis del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28 settembre 1989 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Mattioni Franco ed altri, iscritta al n. 638 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Tribunale di Roma, nel procedimento penale a carico di Mattioni Franco ed altri, con ordinanza del 28 settembre 1989 (R.O. n. 638 del 1989), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 41- bis del codice di procedura penale introdotto con la legge 22 dicembre 1980, n. 879, nella parte in cui non prevede una apposita fattispecie di spostamento di competenza per i procedimenti riguardanti magistrati che abbiano la astratta possibilita' di intervenire nell'iter dello svolgimento del procedimento stesso per essere entrati, successivamente al fatto-reato, a far parte dell'ufficio naturalmente competente in primo o secondo grado, in quanto risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione che garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge; che nel giudizio e' intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la inammissibilita' o quanto meno per la infondatezza della questione; Considerato che della questione ora sollevata e' stata gia' dichiarata la manifesta inammissibilita' (ordinanze nn. 261 e 593 del 1989) e che non sono stati addotti motivi nuovi e diversi che possano fondare una differente decisione; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;