ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  correzione  di  errore  materiale  contenuto nella
 sentenza n. 60 del 2 febbraio 1990;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del  21 marzo 1990 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Considerato  che,  per  quanto si riferisce all'ordinanza 6 giugno
 1989 del Tribunale militare di Padova, nel procedimento penale contro
 Purpiglia  Pasquale, mentre la motivazione della sentenza nella parte
 in  cui  si  riferisce  alla  manifesta   inammissibilita'   riguarda
 ampiamente  anche  la  questione di legittimita' dell'art. 219 codice
 penale militare di pace, con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nel
 testo  invece  del dispositivo della sentenza n. 60 del 1990 e' stata
 omessa per errore la trascrizione delle parole "dell'art. 219 e";
      che,  pertanto,  si ravvisa la necessita' di correggere l'errore
 materiale occorso;
    Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
 Corte Costituzionale;