ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 60 del 2 febbraio 1990; Udito nella Camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo; Considerato che, per quanto si riferisce all'ordinanza 6 giugno 1989 del Tribunale militare di Padova, nel procedimento penale contro Purpiglia Pasquale, mentre la motivazione della sentenza nella parte in cui si riferisce alla manifesta inammissibilita' riguarda ampiamente anche la questione di legittimita' dell'art. 219 codice penale militare di pace, con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nel testo invece del dispositivo della sentenza n. 60 del 1990 e' stata omessa per errore la trascrizione delle parole "dell'art. 219 e"; che, pertanto, si ravvisa la necessita' di correggere l'errore materiale occorso; Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;