ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia
 notificato  il  3  gennaio  1990,  depositato  in  Cancelleria  il  5
 successivo  ed  iscritto  al  n.  1  del  registro  ricorsi 1990, per
 conflitto di attribuzione sorto a seguito del  decreto  11  settembre
 1989,  con  il  quale  il  Ministro  dell'Universita' e della Ricerca
 scientifica e tecnologica ha  determinato  un  contingente  di  n.  3
 docenti   da   trasferire  alla  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  in
 applicazione dell'art. 120 del d.P.R.  382/80,  e  della  lettera  27
 ottobre  1989  n. 4061, con cui si invita la Regione a dar corso agli
 adempimenti previsti per l'attuazione del trasferimento.
    Udito  nell'udienza pubblica del 20 marzo 1990 il Giudice relatore
 Mauro Ferri;
    Udito  l'avvocato  Gaspare  Pacia  per  la  Regione Friuli-Venezia
 Giulia.
                           RITENUTO IN FATTO
    Con   ricorso   notificato   il   3   gennaio   1990,  la  Regione
 Friuli-Venezia Giulia ha  sollevato  conflitto  di  attribuzione  nei
 confronti  dello  Stato  in ordine al decreto dell'11 settembre 1989,
 con il quale il Ministro dell'Universita' e della Ricerca scientifica
 e  tecnologica  ha  determinato  il  contingente  - n. 3 docenti - da
 trasferire alla Regione in applicazione dell'art. 120 del  d.P.R.  11
 luglio  1980,  n.  382.  Il  detto  decreto  era stato trasmesso alla
 ricorrente con nota del 27 ottobre 1989 - pervenuta il 6  novembre  e
 anch'essa  impugnata  -,  con  la  quale si invitava la Regione a dar
 corso agli ulteriori adempimenti previsti dal  citato  art.  120  del
 d.P.R. n. 382 del 1980.
    Dopo  aver  richiamato  le  vicende  - sostanzialmente identiche a
 quella oggetto del presente giudizio - che condussero  alla  sentenza
 di questa Corte n. 747 del 1988, la ricorrente espone che con lettera
 del 21 marzo 1989 il Ministero della Pubblica  Istruzione  invio'  al
 Presidente  della giunta regionale uno schema di decreto (da emanarsi
 d'intesa con la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  con  i
 responsabili  delle  amministrazioni  interessate, ai sensi dell'art.
 120 del d.P.R. n. 382/1980)  con  il  quale  venivano  determinati  i
 contingenti   relativi   ai   passaggi   effettuabili   per  ciascuna
 amministrazione dei docenti universitari che non avevano  superato  o
 non   avevano   inteso   sottoporsi  al  giudizio  di  idoneita'  per
 l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o dei ricercatori.
 Il contingente previsto per la Regione Friuli-Venezia Giulia era di 3
 unita'.
    Con  la  stessa  lettera  il  Ministero invitava l'Amministrazione
 regionale a far pervenire a mezzo telegramma  il  proprio  avviso  in
 merito  al provvedimento, con l'avvertenza che, qualora il parere non
 fosse  pervenuto  entro  dieci  giorni,  il  silenzio  sarebbe  stato
 considerato come assenso.
    Con  telegramma  del 31 marzo 1989 la Regione comunico' il proprio
 dissenso in merito alla prospettata assegnazione dei 3 docenti.
    Trascurando  tale  dissenso, il Ministero dell'Universita' e della
 Ricerca scientifica e tecnologica (frattanto subentrato al  Ministero
 della  Pubblica Istruzione) emanava il d.m. impugnato d'intesa con la
 Presidenza del Consiglio e,  asseritamente,  con  le  Amministrazioni
 interessate,  con  il  quale  veniva definitivamente determinato in 3
 unita'  il  contingente  di  personale  da  trasferire  alla  Regione
 Friuli-Venezia Giulia.
    Tutto  cio'  premesso,  la  ricorrente  conclude affermando che il
 detto d.m., in quanto emanato senza previa intesa con la  Regione  ed
 anzi  con  il suo formale dissenso, e' costituzionalmente illegittimo
 per violazione della competenza  primaria  della  Regione  stessa  in
 materia di ordinamento dei propri uffici (art. 4, n. 1, dello Statuto
 di autonomia), e richiama in tal senso la gia' citata sentenza n. 747
 del 1988.
    Il  Presidente  del Consiglio dei ministri non si e' costituito in
 giudizio.
                         CONSIDERATO IN DIRITTO
    Il  presente conflitto di attribuzione trae origine da una vicenda
 identica ad altra gia'  esaminata  da  questa  Corte  e  decisa,  con
 sentenza   n.   747  del  1988,  in  senso  favorevole  alla  Regione
 ricorrente.
    Anche  nel  caso  ora  in  esame la Regione Friuli- Venezia Giulia
 impugna (per violazione dell'art. 4, n. 1, dello Statuto speciale) un
 decreto  dell'11  settembre  1989, con cui il Ministro competente, in
 applicazione dell'art. 120 del d.P.R. 11 luglio  1980  n.  382  sulla
 docenza  universitaria,  ha fra l'altro determinato il contingente (3
 unita') relativo al passaggio effettuabile di personale docente  alla
 Regione stessa, in mancanza d'intesa con essa, ed anzi in presenza di
 un  suo  formale  dissenso,  comunicato  -  in  risposta  alla   nota
 ministeriale del 21 marzo 1989 - con telegramma del 31 marzo 1989. E'
 anche impugnata la lettera ministeriale del 27 ottobre 1989,  con  la
 quale  il  predetto  d.m.  e'  stato  trasmesso  alla ricorrente, con
 l'invito a dar corso agli ulteriori adempimenti di legge.
    Nel senso della fondatezza del ricorso basta ribadire, in sintesi,
 quanto gia' affermato nella citata sentenza n. 747 del 1988: l'intesa
 -  meccanismo di codeterminazione del contenuto di un atto e forma di
 espressione del principio di cooperazione tra Stato e regioni  -  nel
 caso  in  esame non soltanto e' richiesta dall'art. 120 del d.P.R. n.
 382  del  1980,  ma  appare  come  la   condizione   necessaria   per
 salvaguardare   nella  misura  minima  irrinunciabile  la  competenza
 esclusiva  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia   in   materia   di
 ordinamento  degli  uffici ed enti dipendenti e di stato giuridico ed
 economico del personale, ad essa garantita dall'invocato art.  4,  n.
 1, dello Statuto speciale.