ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  47, comma
 primo, della legge 26 luglio 1975,  n.  354  (Norme  sull'ordinamento
 penitenziario  e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
 della liberta'), cosi' come modificato dalla legge 10  ottobre  1986,
 n.  663, promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1989 dal Tribunale
 di Sorveglianza di Brescia nel procedimento di sorveglianza  relativo
 a  Comincini Emilio, iscritta al n. 635 del registro ordinanze 1989 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  51,  prima
 serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  7  marzo 1990 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto   che  il  Tribunale  di  Sorveglianza  di  Brescia,  con
 ordinanza dell'11 luglio 1989,  ha  sollevato,  in  riferimento  agli
 artt.  3,  13,  27 e 79 della Costituzione, questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 47, primo comma, della legge 26 luglio 1975,
 n.  354  (cosi'  come modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 633)
 nella parte in cui considera ostativa alla concessione  della  misura
 alternativa  dell'affidamento  in  prova la pena inflitta superiore a
 tre anni, ma  in  seguito  ridotta  in  misura  inferiore  al  limite
 suddetto a seguito di amnistia o di condono;
    Considerato  che  il  giudice a quo denunzia l'interpretazione che
 della disposizione  impugnata  e'  stata  data  da  una  parte  della
 giurisprudenza  della  Corte  di  Cassazione,  in contrasto con altra
 lungamente consolidata:
      che,   al  riguardo  il  Tribunale  critica,  sotto  il  profilo
 dell'esatta aderenza al  dettato  normativo,  i  risultati  cui  tale
 giurisprudenza e' da ultimo pervenuta;
      che,   pero',  il  Tribunale  rimettente,  nel  momento  in  cui
 sollevava la questione, non poteva conoscere ne' la sentenza  n.  386
 di  questa  Corte, che veniva pubblicata sotto la stessa data dell'11
 luglio 1989, e tanto meno la  sentenza  della  Cassazione  a  Sezioni
 Unite 16 novembre 1989, n. 20;
      che,  pertanto,  e'  opportuno che il Tribunale esamini anche le
 dette due sentenze al fine di considerare se ritenga tuttora  attuale
 la  rilevanza  della  questione,  in  ogni  caso  decidendo  in piena
 liberta' sul piano interpetrativo attesa la situazione che e'  venuta
 a verificarsi nella giurisprudenza della Corte di Cassazione;
      che,  conseguentemente,  e'  opportuno  restituire  gli  atti al
 giudice a quo;