ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
 Puglia riapprovata l'8 novembre 1989, avente per oggetto:  "Norme  di
 interpretazione autentica dell'art. 37 della legge regionale 9 maggio
 1984, n. 26 recante Norme per la disciplina del trattamento giuridico
 ed economico del personale regionale per il triennio 1982-84 (accordo
 nazionale del 29 aprile 1983)", promosso con ricorso  del  Presidente
 del   Consiglio   dei  ministri,  notificato  il  28  novembre  1989,
 depositato in cancelleria il 6 dicembre 1989 ed iscritto  al  n.  102
 del registro ricorsi 1989;
    Udito  nell'udienza  pubblica del 6 marzo 1990 il Giudice relatore
 Aldo Corasaniti;
    Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta, per il ricorrente;
                           Ritenuto in fatto
    1.  - Con ricorso notificato il 28 novembre 1989 e depositato il 6
 dicembre  1989,   il   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
 rappresentato  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  promosso
 questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 117
 della  Costituzione  ed agli artt. 4 e 11, secondo comma, della legge
 29 marzo 1983, n. 93, della legge della  Regione  Puglia  riapprovata
 l'8   novembre  1989,  recante  Norme  di  interpretazione  autentica
 dell'art. 37 della legge regionale 9 maggio 1984 n. 26 (Norme per  la
 disciplina  del  trattamento  giuridico  ed  economico  del personale
 regionale per il triennio 1982-84: accordo nazionale  del  29  aprile
 1983.
    Deduce  il ricorrente che la Regione Puglia, dopo aver provveduto,
 con la suindicata legge regionale  n.  26  del  1984,  a  dettare  la
 disciplina  del  trattamento  giuridico  ed  economico  del personale
 dipendente in conformita' dell'accordo nazionale del 29 aprile  1983,
 recependo,  tra l'altro, i criteri per il riequilibrio tra anzianita'
 economica  ed  anzianita'  giuridica,  ha  approvato  una  norma   di
 interpretazione  autentica  dell'art. 37 della citata legge regionale
 n. 26 del 1984.
     L'unico  articolo  della  legge  interpretativa dispone, al primo
 comma, che il valore "in mesi" delle  classi  e  degli  scatti  -  da
 assumere  nel  computo degli anni di effettivo servizio maturati, per
 gli effetti del riequilibrio d'anzianita'  -  sia  rappresentato  dal
 rapporto  ottenuto  suddividendo  per  i  dodici  mesi  dell'anno gli
 importi  risultanti  dal  reticolo   della   progressione   economica
 realizzata, al 31 dicembre 1982, in base all'accordo 1979-81.
    A  sua  volta  il  secondo  comma prevede che "i mesi di effettivo
 servizio nel  livello  di  appartenenza  al  31  dicembre  1982  sono
 valutati  fino  a  centonovantadue  in  termini  di  classi  e  per i
 rimanenti in termini di scatti; sono pure cosi' valutati  i  mesi  di
 effettivo servizio resi in ciascuno dei rimanenti sette livelli della
 legge regionale 2 marzo 1981 n. 22".
    Il  Governo, con provvedimento di rinvio del 28 giugno 1989, sulla
 premessa che  l'art.  17  del  decreto-legge  2  marzo  1989  n.  65,
 convertito  nella legge 26 aprile 1989, n. 155, gia' avesse stabilito
 doversi determinare il  valore  mensile  delle  classi  e  scatti  di
 stipendio  maturati  dividendo il valore della classe o scatto per il
 coefficiente  24  (pari  al  numero  dei  mesi  necessari  alla  loro
 attribuzione),   aveva   segnalato   il  contrasto  del  primo  comma
 dell'articolo della legge approvata con gli artt.  4  e  11,  secondo
 comma,  della  legge-quadro  sul  pubblico  impiego  n.  93 del 1983,
 relativi al  princi'pio  di  omogeneizzazione,  da  osservarsi  nella
 disciplina  legislativa  e  negoziale  del rapporto, ed al divieto di
 concessione di trattamenti  integrativi  comunque  comportanti  oneri
 aggiuntivi  per  le  pubbliche  finanze. Analogo contrasto il Governo
 aveva  denunciato  con  riguardo  alla  seconda  delle   disposizioni
 approvate, dovendo il riequilibrio d'anzianita' operarsi in relazione
 alla progressione economica complessivamente,  e  non  separatamente,
 maturata attraverso i vari livelli.
    Il  Consiglio  regionale, nella seduta dell'8 novembre 1989, aveva
 riapprovato nell'identico testo la legge in  parola,  di  cio'  dando
 comunicazione al Commissario del Governo in data 13 novembre 1989.
    Osserva   il   ricorrente   che,   nell'ambito   delle  misure  di
 contenimento del disavanzo, il decreto-legge n. 65 del 1989,  recante
 disposizioni in materia di finanza pubblica, ha dettato, all'art. 17,
 un criterio cogente agli effetti dell'applicazione  della  disciplina
 in  tema  di  riequilibrio  dell'anzianita'  giuridica  ed economica,
 delineata dagli accordi del 1983 riguardanti il personale degli  enti
 locali  e  delle  regioni  a  statuto  ordinario. Ad evidenti fini di
 uniformita' d'indirizzo e' stato cosi' disposto  che,  nel  procedere
 alla  ricostruzione  del  maturato  economico dei dipendenti pubblici
 considerati   nei   precitati   accordi,   la   riduzione   in   mesi
 dell'anzianita'  di  servizio  espressa in termini di classi o scatti
 (secondo quanto previsto negli accordi stessi) avvenga tenendo  conto
 del  tempo  occorrente  alla  maturazione  del diritto al trattamento
 corrispondente alle classi o scatti successivi e,  quindi,  dividendo
 per 24 (pari al numero dei mesi necessari per maturarli) il valore di
 ogni classe o scatto.
    Rileva  ancora  il  ricorrente  che  un'applicazione degli accordi
 (specificamente richiamati, sul punto, della  citata  norma)  secondo
 criterio  diverso  e  piu' favorevole ai dipendenti rispetto a quello
 come sopra definito si risolverebbe, oltre che in sperequazione tra i
 dipendenti   delle   diverse   Regioni,   in  evidente  accrescimento
 dell'onere finanziario, cosi' ponendosi in contrasto  col  princi'pio
 di  cui  al  secondo  comma dell'art. 11 della legge-quadro n. 93 del
 1983, che fa divieto agli enti pubblici di concedere trattamenti  non
 previsti e comunque comportanti oneri aggiuntivi. Ed a tale risultato
 perviene, appunto, la denunciata norma regionale, per  effetto  della
 quale la quota di salario "compiutamente e definitivamente" spettante
 ad ogni dipendente in ragione dell'anzianita' maturata al 31 dicembre
 1982   (giusta   il   punto  11  dell'accordo  del  29  aprile  1983)
 risulterebbe  fissata,  a  parita'  di  ogni  altra  condizione,   in
 ammontare  superiore  a  quello  determinabile  secondo  le  clausole
 concordate, il cui contenuto  precettivo  e'  stato  esplicitato  col
 decreto-legge  n.  65  del  1989  alla  stregua  dell'unico  criterio
 razionalmente ipotizzabile (quando si abbia  riguardo  al  princi'pio
 generale   della   progressione   economica   per   scatti   biennali
 d'anzianita' e, in particolare, a quanto previsto dall'omologa  norma
 dell'accordo  per  i  dipendenti degli enti locali, recepita all'art.
 41, lett. B, del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 357, ove e'  esplicita  la
 riduzione a "ventiquattresimi" dell'anzianita' maturata).
    Ad  identiche  censure  di illegittimita', in relazione agli artt.
 117 della Costituzione, 4 e 11, secondo comma, della legge n. 93  del
 1983, si espone poi - ad avviso del ricorrente - l'altra disposizione
 della legge impugnata che, dopo aver stabilito  il  criterio  per  la
 ricostruzione  - in termini di "classi" e, residualmente, di "scatti"
 - dei mesi d'effettivo servizio prestati nel livello di  appartenenza
 dei  dipendenti  al  31  dicembre  1982 (in particolare prevedendo la
 riferibilita' a classi di stipendio per non piu'  di  centonovantadue
 mesi  del  servizio  prestato),  dispone che allo stesso modo debbano
 essere valutati i mesi di servizio prestato in ciascuno dei rimanenti
 sette livelli di cui alla legge regionale 2 marzo 1981, n. 22.
    Come  segnalato  nel provvedimento di rinvio, il criterio alla cui
 stregua la Regione si propone di dare applicazione al riequilibrio di
 anzianita'  previsto  dal  piu'  volte ripetuto accordo del 29 aprile
 1983  si  risolve  -  a  motivo  della  distinta  valutazione   delle
 anzianita'  maturate  in  ciascuno  dei livelli via via occupati - in
 piu'  vantaggiosa  ricostruzione  delle  anzianita'   pregresse,   da
 effettuarsi   invece,   ai   sensi  del  primo  comma  del  punto  11
 dell'accordo, con riferimento alla progressione  economica  raggiunta
 alla data del 31 dicembre 1982 e, percio', risultante dall'anzianita'
 complessivamente maturata da ciascun dipendente  nella  qualifica  in
 atto rivestita e nei livelli inferiori.
    2. - Non si e' costituita la Regione Puglia.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha sollevato
 questione di legittimita' costituzionale -  in  riferimento  all'art.
 117  della  Costituzione  e  agli  artt. 4 e 11, secondo comma, della
 legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93 - dell'articolo unico  della  legge
 della  Regione  Puglia,  nuovamente  approvata,  malgrado rinvio, l'8
 novembre 1989, recante Norme di interpretazione  autentica  dell'art.
 37  della  legge  regionale  9  maggio  1984,  n.  26 (Disciplina del
 trattamento giuridico ed economico del  personale  regionale  per  il
 triennio  1982-84  in attuazione dell'accordo nazionale del 29 aprile
 1983).
    Il ricorrente muove dalle seguenti premesse:
      la  legge  regionale  n.  26  del  1984, adeguandosi all'accordo
 nazionale del 29 aprile 1983, aveva, da un lato (art. 35),  previsto,
 in  ordine  alla  progressione  economica  del personale, "qualifiche
 funzionali" in luogo dei preesistenti "livelli funzionali" (indicando
 in  apposita  tabella  le  corrispondenze  tra  gli uni e le altre, e
 fissando le retribuzioni annue  per  ogni  qualifica),  e  dall'altro
 (art.  37)  aveva disposto il riequilibrio fra anzianita' giuridica e
 anzianita' economica del personale inquadrato nelle nuove  qualifiche
 "sul  reticolo  derivante  dalla  progressione  economica orizzontale
 realizzata con la legge regionale n.  22  del  2  marzo  1981  e  con
 riferimento  alla  data  del  31  dicembre  1982"  (si  arrecano alla
 retribuzione iniziale prevista per  la  qualifica  corrispondente  al
 vecchio livello aumenti pari al valore delle classi o scatti maturati
 nel vecchio livello al 31 dicembre 1982);
      ai  fini  del riequilibrio suindicato, la stessa legge regionale
 n. 26 del 1984 ha dettato due  criteri:  a)  valutazione  per  intero
 (analogamente  a  quanto  disposto dal d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347,
 anche  esso  di  attuazione,per  i  dipendenti  degli  enti   locali,
 dell'accordo  nazionale  29  aprile  1983),  in termini di classi e/o
 scatti, in mesi, degli anni  di  effettivo  servizio  maturati  nella
 qualifica  nella  quale  il  dipendente trovasi inquadrato al momento
 dell'operazione di riequilibrio, computando anche il servizio  svolto
 presso  altri  enti; b) valutazione, in mesi, degli anni di effettivo
 servizio, maturati nei livelli inferiori, pure  valutati  per  intero
 sul  valore  delle  classi  e/o  degli  scatti  attribuiti ai livelli
 inferiori di riferimento, computando sempre anche il servizio  svolto
 presso altri enti;
      il  decreto-legge  2  marzo  1989, n. 65, convertito in legge 26
 aprile 1989, n. 155 (Disposizioni in materia  di  finanza  pubblica),
 nell'ambito delle misure di contenimento del disavanzo e anche a fini
 di uniformita' di indirizzo, all'art. 17, ha esplicitato il contenuto
 precettivo  in  parte qua dell'accordo nazionale 29 aprile 1983, come
 riprodotto dall'art. 37 della legge  regionale  n.  26  del  1984  (e
 dall'art.  41,  d.P.R.  n. 347 del 1983), disponendo che, ai fini del
 calcolo per il riequilibrio, il valore delle classi e/o degli scatti,
 ridotto  in  mesi,  si  ottenga  dividendo  il  valore  stesso per il
 coefficiente 24, che rappresenta il numero di mesi necessario per  la
 maturazione del diritto alla loro attribuzione (cfr., per le classi e
 gli scatti biennali da attribuire ai dipendenti della Regione Puglia,
 la legge regionale n. 22 del 1981).
    Cio' posto, il ricorrente sostiene:
       a) che il primo comma dell'articolo unico impugnato - in quanto
 dispone che "il valore  in  mesi  delle  classi  e  degli  scatti  di
 ciascuno  degli  otto  livelli della legge regionale" n. 22 del 1981,
 "previsto dal secondo comma dell'art. 37 della legge regionale n.  26
 del  1984",  si  ottiene  dividendo  il valore delle classi e/o degli
 scatti per 12 -  determina,  con  interpretazione  irragionevole,  un
 aumento  del  valore  delle  classi e/o degli scatti nel riequilibrio
 economico  e  cosi'  si  pone  in  contrasto  con   i   principi   di
 omogeneizzazione  e  di  esaustivita'  dei  compensi per i dipendenti
 regionali, principi enunciati dalla legge quadro n.  93  del  1983  e
 fatti propri dal decreto-legge n. 65 del 1989 come sopra convertito;
       b) che il secondo comma dell'articolo unico impugnato si espone
 a identiche censure in quanto stabilisce che la valutazione  in  mesi
 degli  anni  di  servizio maturati nei livelli inferiori (a quello di
 appartenenza al momento del riequilibrio), anni da valutare pure  per
 intero,   debba   essere   operata  distintamente,  (con  conseguente
 ricostruzione delle anzianita' pregresse piu' vantaggiosa)  anziche',
 come  prescritto dalla prima parte dell'art. 37 della legge regionale
 n. 26 del 1984, che fa riferimento (in conformita' della prima  parte
 dell'art.  11  dell'accordo  nazionale  del  1983),  alla data del 31
 dicembre 1982,  mediante  l'individuazione  della  "risultante  dalla
 anzianita'  complessivamente  maturata  da  ciascun  dipendente nella
 qualifica in atto rivestita e nei livelli inferiori".
    2.  - Le censure rivolte contro il primo comma dell'articolo unico
 della deliberazione impugnata sono fondate.
    Dalla   legge-quadro   n.   93   del  1983,  in  quanto  prescrive
 l'omogeneizzazione e la esaustivita' dei  trattamenti  economici  del
 personale  dipendente  regionale  in relazione agli accordi sindacali
 collettivi (artt. 4 e 11) - tenuto conto della  legge  della  Regione
 Puglia  n. 26 del 1984, che ha recepito l'accordo nazionale 29 aprile
 1983 relativamente alla previsione del  riequilibrio  fra  anzianita'
 economica  e anzianita' giuridica, e del decreto-legge n. 65 del 1989
 come sopra convertito, che, anche in funzione di  contenimento  della
 spesa  pubblica,  ha  esplicitato ed applicato ragionevolmente quanto
 previsto al riguardo  dalla  legge  regionale  n.  26  del  1984  ora
 richiamata - si trae una norma interposta rispetto all'art. 117 della
 Costituzione, norma idonea a precisare il contenuto delle  competenze
 regionali in tema di trattamento economico del personale.
    Alla   detta   norma  interposta,  e  quindi  all'art.  117  della
 Costituzione, non si attiene  la  deliberazione  impugnata  la'  dove
 dispone che il riequilibrio economico sia operato con il determinarsi
 il valore tradotto in mesi delle classi, e/o degli scatti  -  per  la
 cui maturazione e' necessario il decorso del biennio - nel dodicesimo
 anziche' nel ventiquattresimo  del  valore  delle  classi  e/o  degli
 scatti.   In   tal   modo,   infatti,   la   norma  impugnata,  lungi
 dall'interpretare autenticamente in modo ragionevole, ha innovato  la
 vigente  disciplina  regionale,  con  l'effetto  di  alterare - senza
 alcuna giustificazione riferibile a esigenze peculiari della  Regione
 o  altrimenti  plausibile  sul  piano costituzionale - la valutazione
 dell'anzianita' pregressa.
    In  accoglimento  delle  censure  che  si  riconoscono fondate, va
 dunque dichiarata l'illegittimita'  costituzionale  del  primo  comma
 dell'articolo unico della deliberazione regionale impugnata.
    3.  -  Non  sono  fondate, invece, nei sensi della motivazione che
 segue, le censure rivolte contro il secondo comma del detto  articolo
 unico.
    Tale  secondo  comma,  dopo  avere formulato la precisazione che i
 mesi di effettivo servizio nel livello di appartenenza sono  valutati
 fino  a  centonovantadue  in  termini  di classi e per i rimanenti in
 termini di scatti (precisazione ovvia se si considera: che le classi,
 nel  sistema della legge regionale n. 22 del 1981, sono otto; che per
 la maturazione di ciascuna di esse occorre il decorso  di  due  anni;
 che  gli  scatti sono attribuiti quando siano esaurite le classi), la
 disposizione aggiunge  che  "sono  pure  cosi'  valutati  i  mesi  di
 effettivo  servizio  prestati in ciascuno dei rimanenti sette livelli
 della legge regionale n. 22 del 1981".
    Orbene  tale  disposizione  aggiuntiva non opera (come pretende il
 ricorrente che ad essa per questo limita l'impugnazione) nel senso di
 escludere  una  rivalutazione  unitaria e complessiva dell'anzianita'
 pregressa, ma si limita a estendere alla valutazione  dell'anzianita'
 maturata  nei livelli precedenti - la quale deve tener conto di tutti
 i mesi di effettivo  servizio  e  dei  valori  di  riferimento  della
 retribuzione relativa ai singoli livelli - il criterio di computo dei
 mesi di servizio adottato  per  la  valutazione  dell'anzianita'  nel
 livello di appartenenza.