ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel   giudizio   di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  26  del
 decreto-legge 10 luglio  1982,  n.  429  (Norme  per  la  repressione
 dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
 e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),
 convertito,  con  modificazioni,  nella  legge 7 agosto 1982, n. 516,
 promosso con ordinanza emessa il 28 dicembre 1987  dalla  Commissione
 Tributaria  di  I  grado  di  Messina sui ricorsi proposti da Spadaro
 Rosario contro l'Ufficio I.V.A. di Messina, iscritta al  n.  681  del
 registro  ordinanze  1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  21 marzo 1990 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che, con ordinanza emessa il 29 dicembre 1987, pervenuta
 alla Corte il 22 dicembre 1989 (R.O. n. 681 del 1989), la Commissione
 Tributaria  di  I grado di Messina, nei procedimenti riuniti promossi
 da Spadaro Rosario contro l'Ufficio  I.V.A.  di  Messina,  aventi  ad
 oggetto la rettifica delle dichiarazioni annuali dei redditi relative
 agli anni  1977,  1978,  1979  e  1980,  ha  sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge 10 luglio
 1982, n. 429, convertito, con modificazioni,  nella  legge  7  agosto
 1982,  n. 516, nella parte in cui consente la notifica dell'avviso di
 accertamento o di rettifica da parte dell'Ufficio  I.V.A.  sino  alla
 data di presentazione della dichiarazione integrativa anziche' sino a
 quella di entrata in vigore dello stesso  decreto-legge  n.  429  del
 1982;
      che,  secondo  la  Commissione remittente, sarebbero violati gli
 artt. 3 e 97 della Costituzione in quanto,  conferendosi  all'Ufficio
 finanziario la facolta' di notificare l'accertamento oltre la data di
 entrata in vigore del decreto-legge in esame,  purche'  anteriormente
 alla   dichiarazione   integrativa,   lo  si  lascerebbe  arbitro  di
 determinare  una  situazione  di  maggiore  o  minor  favore  per  il
 contribuente,   consentendogli  o  no  di  godere  della  definizione
 agevolata, in contrasto con i principi costituzionali di  uguaglianza
 e di corretto funzionamento della pubblica amministrazione;
      che  nel  giudizio  e'  intervenuta  l'Avvocatura Generale dello
 Stato in rappresentanza del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
 concludendo  per  la  manifesta inammissibilita' o infondatezza della
 questione;
    Considerato  che  la  stessa questione e' gia' stata dichiarata da
 questa  Corte  non  fondata   (sentenza   n.   575   del   1988)   e,
 successivamente,  manifestamente  infondata  (ordinanze  nn. 1075 del
 1988, 119, 121 e 518 del 1989, 22 del 1990);
      che non sono prospettati motivi nuovi per una diversa decisione;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;