ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 3, ottavo e
 undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina  del
 trattamento  di  fine  rapporto  e  norme  in materia pensionistica),
 promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre  1989  dal  Tribunale  di
 Como  nel  procedimento  civile  vertente tra Bulgheroni Clementina e
 l'I.N.P.S.,  iscritta  al  n.  696  del  registro  ordinanze  1989  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 2, prima
 serie speciale, dell'anno 1990;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  21 marzo 1990 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Como,  nel  procedimento  civile
 vertente tra Bulgheroni Clementina e I.N.P.S. avente  ad  oggetto  la
 perequazione  della pensione liquidata alla attrice in data 1Πaprile
 1980, con ordinanza del 26 ottobre 1989 (R.O. n. 696  del  1989),  ha
 sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  3,
 ottavo e undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297,  nella
 parte  in  cui  non estende, a decorrere dalla sua entrata in vigore,
 alle pensioni liquidate anteriormente al 30 giugno 1982 i criteri  di
 calcolo previsti per le pensioni con decorrenza posteriore;
      che,  secondo il giudice remittente, sarebbero violati gli artt.
 3, 36 e 38 della Costituzione, per la disparita' di  trattamento  che
 si  crea  tra  pensionati  che  pure  hanno  un  passato lavorativo e
 contributivo pressoche' identico, e per la notevole  diminuzione  del
 trattamento  pensionistico  che  si  verifica  per  cui  esso risulta
 inadeguato a soddisfare le esigenze  di  vita  di  una  categoria  di
 pensionati;
      che  nessuna  delle  parti  si  e'  costituita ne' vi sono stati
 interventi;
    Considerato  che questioni identiche sono state gia' dichiarate da
 questa Corte infondate (sentenza n. 173 del 1986) e, successivamente,
 manifestamente infondate (ordinanze nn. 120 del 1989 e 171 del 1990);
      che nell'ordinanza di rimessione non sono stati addotti motivi o
 profili nuovi che possano fondare una differente decisione;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;