ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 554 del
 codice di procedura penale e 158 del decreto  legislativo  28  luglio
 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
 codice di procedura penale), promosso  con  ordinanza  emessa  il  28
 novembre  1989  dal  Procuratore  della  Repubblica presso la Pretura
 circondariale di Pescara nel procedimento penale a carico  di  Stuard
 Massimo,  iscritta  al n. 14 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale,
 dell'anno 1990.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  21 marzo 1990 il Giudice
 relatore Francesco Greco.
    Ritenuto che, con ordinanza emessa il 28 novembre 1989 (R.O. n. 14
 del 1990),  il  Sostituto  Procuratore  della  Repubblica  presso  la
 Pretura circondariale di Pescara, nel corso di un procedimento penale
 a carico di Stuard Massimo, ha sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale  degli  artt.  554  del codice di procedura penale del
 1988 e 158 del decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.  271,  nella
 parte  in  cui  dette  norme  prevedono che il giudice delle indagini
 preliminari, qualora non accolga la richiesta  di  archiviazione  del
 pubblico  ministero,  restituisca  con ordinanza gli atti allo stesso
 pubblico  ministero,  disponendo  che  questi,  entro  dieci  giorni,
 formuli l'imputazione ai fini degli adempimenti di cui agli artt. 555
 e seguenti del codice di procedura penale, e, cioe',  ai  fini  della
 emissione  del  decreto di citazione a giudizio da parte del pubblico
 ministero;
      che,  ad  avviso  del  Sostituto  Procuratore  della  Repubblica
 remittente, sarebbero violati gli artt. 101 e 107 della Costituzione,
 in  quanto  il pubblico ministero verrebbe sottoposto alla volonta' e
 al punto di vista del giudice delle indagini preliminari, dal  quale,
 in  concreto,  sarebbe  svolta  la  funzione di esercizio dell'azione
 penale;  nonche'  gli  artt.  3  e  24  della  Costituzione,  per  la
 differente   disciplina   prevista  per  i  procedimenti  davanti  al
 Tribunale, e perche', nel giudizio pretorile, l'imputato non  avrebbe
 alcuno strumento giuridico da opporre immediatamente al giudice delle
 indagini preliminari che ne sollecita il rinvio a giudizio;
      che  nel  giudizio  e'  intervenuta  l'Avvocatura Generale dello
 Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
 concludendo per la manifesta inammissibilita' della questione;
    Considerato  che questa Corte ha ripetutamente affermato (sentenze
 nn. 40, 41 e 42 del 1963; ordinanze nn. 186 del 1971, 5 del 1979, 163
 del 1981, 285 del 1989) che il pubblico ministero non ha il potere di
 emettere provvedimenti  decisori  e  che,  conseguentemente,  non  e'
 legittimato,  in base all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, a
 promuovere  giudizi  di  legittimita'  costituzionale,  sostituendosi
 all'autorita' giurisdizionale competente: linea interpretativa che va
 tanto piu' riaffermata nel sistema  del  nuovo  codice  di  procedura
 penale, il quale riconosce al titolare dell'azione penale "per intero
 e senza concessione ad ibridismi di sorta, la posizione  di  'parte'"
 (v. Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale,
 pag. 33);
      che,   pertanto,   la   proposta   questione   di   legittimita'
 costituzionale va dichiarata manifestamente inammissibile per difetto
 di legittimazione del pubblico ministero a sollevarla;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte costituzionale;