ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.  247 del
 decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di  attuazione,  di
 coordinamento  e  transitorie  del  codice di procedura penale), 438,
 440, primo comma, e 442 del codice  di  procedura  penale  del  1988,
 promossi  con  ordinanze  emesse il 18 dicembre 1989 dal Tribunale di
 Lecco, il 23 novembre 1989 e il 19 dicembre  1989  dal  Tribunale  di
 Roma,  il  5  dicembre  1989  e  il  4 dicembre 1989 dal Tribunale di
 Milano, il 21 novembre 1989 e il 19 dicembre 1989  dal  Tribunale  di
 Napoli,  iscritte  ai  nn.  46,  49, 51, 59, 64, 65 e 69 del registro
 ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 nn. 7 e 8, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  4 aprile 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Roma,  con  due ordinanze del 23
 novembre 1989 e del 19  dicembre  1989,  ha  sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 247 delle norme di attuazione,
 di coordinamento e transitorie del codice  di  procedura  penale  del
 1988  (testo  approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
 271), e degli artt. 438, 440 e 442 dello stesso codice, in quanto non
 attribuiscono  al  giudice  il  potere  di  sindacare il dissenso del
 pubblico ministero sulla richiesta di  giudizio  abbreviato  proposta
 dall'imputato  e di applicare la riduzione di pena prevista dall'art.
 442 del codice di procedura penale;
      e  che  analoghe  questioni hanno proposto anche il Tribunale di
 Napoli con due ordinanze del 21 novembre 1989 e del 19 dicembre 1989,
 il  Tribunale di Milano con due ordinanze del 4 dicembre 1989 e del 5
 dicembre 1989 e il Tribunale di Lecco con ordinanza del  18  dicembre
 1989;
      e che nel primo dei due giudizi promossi dal Tribunale di Napoli
 e'  intervenuto   il   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
 rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,
 chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;
    Considerato  che  i  giudizi,  concernendo  questioni  identiche o
 analoghe, vanno riuniti;
      che  tutte  le  ordinanze  sono  state  pronunciate  prima delle
 formalita' di apertura di dibattimenti  di  primo  grado  relativi  a
 procedimenti  gia'  in corso alla data di entrata in vigore del nuovo
 codice di procedura penale (per tali procedimenti v. art. 242,  primo
 comma,  delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
 codice di procedura penale del 1988);
      che, per quanto riguarda i "procedimenti in corso" a quella data
 la possibilita' di far luogo al giudizio abbreviato e'  appositamente
 disciplinata   dall'art.   247   delle   norme   di   attuazione,  di
 coordinamento e transitorie del codice di procedura penale  del  1988
 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271);
      e che, quindi, le altre norme denunciate non potrebbero ricevere
 diretta applicazione nei giudizi a  quibus,  data  l'autonomia  della
 disciplina   transitoria  in  materia  rispetto  alla  corrispondente
 disciplina codicistica (v. sentenza n. 66 del 1990; ordinanze n.  173
 e 174 del 1990);
      che  questa  Corte,  con  sentenza n. 66 del 1990, ha dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 247, primo, secondo e terzo
 comma,  del  testo  delle  norme  di  attuazione,  di coordinamento e
 transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo  approvato
 con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), proprio "nella parte
 in cui non prevede che il pubblico ministero, in  caso  di  dissenso,
 debba  enunciarne  le ragioni e nella parte in cui non prevede che il
 giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene  ingiustificato  il
 dissenso,   possa   applicare   all'imputato  la  riduzione  di  pena
 contemplata dall'art. 442, secondo comma,  del  codice  di  procedura
 penale del 1988";
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;