ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 224, primo e
 secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271  (Norme
 di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
 penale), dell'art. 152 del regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773
 (Testo  unico delle leggi di pubblica sicurezza), e dell'art. 6 della
 legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa  al  Governo  della
 Repubblica  per  l'emanazione  del nuovo codice di procedura penale),
 promosso con ordinanza emessa il 27  dicembre  1989  dal  Pretore  di
 Bergamo  nel procedimento penale a carico di Mourtada Ahmed ed altro,
 iscritta al n. 84 del registro  ordinanze  1990  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  10, prima serie speciale,
 dell'anno 1990;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  4 aprile 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che il Pretore di Bergamo, con ordinanza del 27 dicembre
 1989, ha sollevato, "in via principale", con riferimento all'art.  76
 della  Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 224, primo e
 secondo  comma,  delle  norme  di  attuazione,  di  coordinamento   e
 transitorie  del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato
 con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271),  nella  parte  in
 cui  prevede "l'arresto dello straniero che contravvenga al foglio di
 via obbligatorio ai sensi dell'art.  152  TULPS,  e  l'applicabilita'
 allo  straniero,  in  caso  di  convalida  dell'arresto, delle misure
 cautelari personali", e, "in via subordinata", sempre con riferimento
 all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 6
 della legge 16 febbraio 1987, n. 81,  nella  parte  in  cui  "non  ha
 determinato  i principi e criteri direttivi ai quali doveva attenersi
 il Governo delegato ad esercitare la relativa funzione legislativa";
    Considerato  che  l'ordinanza e' stata pronunciata nel corso di un
 processo per violazione dell'art. 152 del testo unico delle leggi  di
 pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n.
 773;
      che,  dopo  la  pronuncia dell'ordinanza di rimessione, e' stato
 emanato il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme  urgenti  in
 materia  di  asilo  politico,  di  ingresso e soggiorno dei cittadini
 extracomunitari e di regolarizzazione dei  cittadini  extracomunitari
 ed  apolidi  gia'  presenti  nel  territorio dello Stato), convertito
 nella legge 28 febbraio  1990,  n.  39  (Conversione  in  legge,  con
 modificazioni,  del  decreto-legge  30 dicembre 1989, n. 416, recante
 norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso  e  soggiorno
 dei  cittadini  extracomunitari  e  di regolarizzazione dei cittadini
 extracomunitari ed apolidi, gia' presenti nel territorio dello Stato.
 Disposizioni in materia di asilo), con modificazioni concernenti, fra
 l'altro, l'art. 13, primo comma, che nel nuovo testo ha espressamente
 abrogato l'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
 approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
      e  che,  pertanto,  spetta  al giudice a quo verificare se, alla
 stregua della normativa sopravvenuta, le  questioni  sollevate  siano
 tuttora rilevanti.