ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel   giudizio   di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  14  del
 decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di
 imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche e versamento di acconto
 delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del  reddito  e
 dell'I.V.A.,  nuovi  termini per la presentazione delle dichiarazioni
 da parte di  determinate  categorie  di  contribuenti,  sanatoria  di
 irregolarita'  formali  e  di  minori  infrazioni,  ampliamento degli
 imponibili e contenimento  delle  elusioni,  nonche'  in  materia  di
 aliquote I.V.A. e di tasse sulle concessioni governative), convertito
 in legge 27 aprile 1989, n.  154,  con  modificazioni,  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  28  novembre  1989  dal Tribunale di Udine nei
 procedimenti penali riuniti  a  carico  di  Versari  Vulmaro  Alvaro,
 iscritta  al  n.  9  del  registro  ordinanze 1990 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  3,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del  4 aprile 1990 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
     Ritenuto che nel corso di procedimenti penali riuniti a carico di
 Versari Vulmaro Alvaro - imputato del reato di cui all'art. 4,  primo
 comma,  della legge n. 516 del 1982 per aver presentato relativamente
 ai redditi percepiti negli anni '82, '83,  '84  e  '85  dichiarazione
 alterata  nel  suo  risultato  in  misura rilevante - il Tribunale di
 Udine, avendo l'imputato richiesto la declaratoria di estinzione  per
 effetto della dichiarazione sostitutiva presentata ai sensi dell'art.
 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.  69,  convertito  in  legge  27
 aprile   1989,   n.  154,  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale del suddetto art. 14 per contrasto con gli artt.  3  e
 79 Cost.;
      che,  secondo  il Collegio remittente, si prospetterebbe "per il
 trattamento di maggior favore riservato ai soli contribuenti  ammessi
 alla contabilita' semplificata", la violazione dell'art. 3 Cost.; non
 sarebbe cioe' giustificata "la scelta legislativa  privilegiante  una
 categoria  di  contribuenti  che  hanno  una maggiore possibilita' di
 sottrarsi all'obbligo contributivo, rispetto a quelli cui e'  imposto
 il  regime  ordinario  di  contabilita',  di piu' facile controllo da
 parte degli organi accertatori";
      che  il  giudice  a  quo  ha poi ritenuto che la norma impugnata
 contrasti anche con l'art. 79 Cost. in quanto nella  fattispecie  gli
 effetti  estintivi  di  reato  gia'  consumato  prima dell'entrata in
 vigore delle norme sospette di incostituzionalita'  deriverebbero  da
 legge  ordinaria  e non da decreto del Presidente della Repubblica su
 legge di delegazione delle Camere come richiesto dall'art. 79 Cost.;
      che  e'  intervenuto,  per  il  tramite dell'Avvocatura generale
 dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri  chiedendo  che
 la questione venga dichiarata comunque infondata;
    Considerato  che,  quanto  al  dedotto profilo ex art. 3 Cost., la
 norma disciplina in maniera diversa  situazioni  o  posizioni  (quali
 quelle dei contribuenti che si sono avvalsi di regimi di contabilita'
 semplificata rispetto a  quelle  di  chi  e'  soggetto  a  regime  di
 contabilita'  ordinaria) del tutto prive di idonee caratteristiche di
 omogeneita' ai fini in discorso (la prevista "riapertura dei termini"
 tende  infatti a consentire o meglio ad agevolare la regolamentazione
 di chi  si  e'  trovato  maggiormente  "colpito"  da  diversi  regimi
 normativi:  prima  quello semplificato poi quello forfettario, infine
 quello odierno);
      che  con  riferimento  all'invocato parametro di cui all'art. 79
 Cost., risulta evidente che la norma, consentendo al contribuente  la
 scelta   di   effettuare   o   meno  una  dichiarazione  idonea  alla
 regolarizzazione,   non   e'   riconducibile   agli   ambiti   propri
 dell'amnistia (cfr. sentenza n. 369 del 1988);
      che,   pertanto,   la  questione  va  dichiarata  manifestamente
 infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
 e 9, secondo comma, delle norme integrative  per  i  giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;