ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'I.V.A., nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote I.V.A. e di tasse sulle concessioni governative), convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154, con modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 28 novembre 1989 dal Tribunale di Udine nei procedimenti penali riuniti a carico di Versari Vulmaro Alvaro, iscritta al n. 9 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che nel corso di procedimenti penali riuniti a carico di Versari Vulmaro Alvaro - imputato del reato di cui all'art. 4, primo comma, della legge n. 516 del 1982 per aver presentato relativamente ai redditi percepiti negli anni '82, '83, '84 e '85 dichiarazione alterata nel suo risultato in misura rilevante - il Tribunale di Udine, avendo l'imputato richiesto la declaratoria di estinzione per effetto della dichiarazione sostitutiva presentata ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale del suddetto art. 14 per contrasto con gli artt. 3 e 79 Cost.; che, secondo il Collegio remittente, si prospetterebbe "per il trattamento di maggior favore riservato ai soli contribuenti ammessi alla contabilita' semplificata", la violazione dell'art. 3 Cost.; non sarebbe cioe' giustificata "la scelta legislativa privilegiante una categoria di contribuenti che hanno una maggiore possibilita' di sottrarsi all'obbligo contributivo, rispetto a quelli cui e' imposto il regime ordinario di contabilita', di piu' facile controllo da parte degli organi accertatori"; che il giudice a quo ha poi ritenuto che la norma impugnata contrasti anche con l'art. 79 Cost. in quanto nella fattispecie gli effetti estintivi di reato gia' consumato prima dell'entrata in vigore delle norme sospette di incostituzionalita' deriverebbero da legge ordinaria e non da decreto del Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere come richiesto dall'art. 79 Cost.; che e' intervenuto, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione venga dichiarata comunque infondata; Considerato che, quanto al dedotto profilo ex art. 3 Cost., la norma disciplina in maniera diversa situazioni o posizioni (quali quelle dei contribuenti che si sono avvalsi di regimi di contabilita' semplificata rispetto a quelle di chi e' soggetto a regime di contabilita' ordinaria) del tutto prive di idonee caratteristiche di omogeneita' ai fini in discorso (la prevista "riapertura dei termini" tende infatti a consentire o meglio ad agevolare la regolamentazione di chi si e' trovato maggiormente "colpito" da diversi regimi normativi: prima quello semplificato poi quello forfettario, infine quello odierno); che con riferimento all'invocato parametro di cui all'art. 79 Cost., risulta evidente che la norma, consentendo al contribuente la scelta di effettuare o meno una dichiarazione idonea alla regolarizzazione, non e' riconducibile agli ambiti propri dell'amnistia (cfr. sentenza n. 369 del 1988); che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;