ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 675 del codice
 di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1989
 dal  Tribunale  di Napoli nel procedimento civile vertente tra Iovene
 Maria e Iovene Vincenzo ed altro, iscritta  al  n.  48  del  registro
 ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  4 aprile 1990 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto che, nel corso del procedimento civile promosso da Iovene
 Maria contro Iovene Vincenzo e Carlo avente ad oggetto una  divisione
 ereditaria,  il  Tribunale  di  Napoli  ha  sospeso  il  giudizio  di
 convalida  del  sequestro  giudiziario   sui   beni   oggetto   della
 controversia,  disposto  dal  giudice istruttore con ordinanza emessa
 fuori udienza il 7 dicembre 1988, ed eseguito  oltre  il  termine  di
 trenta  giorni  dalla  sua  pronuncia, ed ha sollevato, con ordinanza
 emessa il 25 ottobre  1989  (R.O.  n.  48  del  1990),  questione  di
 legittimita'   costituzionale,   in   relazione   all'art.  24  della
 Costituzione, dell'art. 675 del codice  di  procedura  civile,  nella
 parte  in  cui, nella interpretazione fornitane dalla giurisprudenza,
 non prevede che, in caso di  sequestro  emesso  fuori  d'udienza,  il
 termine  di  trenta  giorni  per  la  sua esecuzione, stabilito dalla
 stessa norma a pena di inefficacia, decorra dalla  comunicazione  del
 provvedimento alla parte;
      che,   ad   avviso  del  giudice  a  quo,  la  norma  impugnata,
 interpretata nel senso dianzi indicato, facendo decorrere  i  termini
 processuali per l'esecuzione del provvedimento cautelare emesso fuori
 d'udienza dalla pronuncia dello  stesso,  senza  che  vi  sia  alcuna
 possibilita'  di  distinguere  a  seconda che la parte ne abbia avuto
 conoscenza (legale) o no, violerebbe il diritto  di  difesa,  sancito
 dal citato art. 24 della Costituzione;
    Considerato che questa Corte, con la ordinanza n. 386 del 1988, ha
 gia' dichiarato l'infondatezza della questione;
      che  nella  ordinanza  di  rimessione  non  vengono  prospettati
 argomenti nuovi sui quali possa fondarsi una diversa decisione;
      che la questione e' pertanto manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte costituzionale.