ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 675 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1989 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Iovene Maria e Iovene Vincenzo ed altro, iscritta al n. 48 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1990; Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che, nel corso del procedimento civile promosso da Iovene Maria contro Iovene Vincenzo e Carlo avente ad oggetto una divisione ereditaria, il Tribunale di Napoli ha sospeso il giudizio di convalida del sequestro giudiziario sui beni oggetto della controversia, disposto dal giudice istruttore con ordinanza emessa fuori udienza il 7 dicembre 1988, ed eseguito oltre il termine di trenta giorni dalla sua pronuncia, ed ha sollevato, con ordinanza emessa il 25 ottobre 1989 (R.O. n. 48 del 1990), questione di legittimita' costituzionale, in relazione all'art. 24 della Costituzione, dell'art. 675 del codice di procedura civile, nella parte in cui, nella interpretazione fornitane dalla giurisprudenza, non prevede che, in caso di sequestro emesso fuori d'udienza, il termine di trenta giorni per la sua esecuzione, stabilito dalla stessa norma a pena di inefficacia, decorra dalla comunicazione del provvedimento alla parte; che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata, interpretata nel senso dianzi indicato, facendo decorrere i termini processuali per l'esecuzione del provvedimento cautelare emesso fuori d'udienza dalla pronuncia dello stesso, senza che vi sia alcuna possibilita' di distinguere a seconda che la parte ne abbia avuto conoscenza (legale) o no, violerebbe il diritto di difesa, sancito dal citato art. 24 della Costituzione; Considerato che questa Corte, con la ordinanza n. 386 del 1988, ha gia' dichiarato l'infondatezza della questione; che nella ordinanza di rimessione non vengono prospettati argomenti nuovi sui quali possa fondarsi una diversa decisione; che la questione e' pertanto manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.