ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 157 del codice penale e 152, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 31 luglio 1989 dal Pretore di Macerata - Sezione distaccata di Civitanova Marche, nel procedimento penale a carico di Senesi Mario, iscritta al n. 636 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza 31 luglio 1989, il Pretore di Macerata Sezione distaccata di Civitanova Marche, sollevava questione di legittimita' costituzionale degli artt. 157 codice penale e 152, secondo comma, codice procedura penale del 1930, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 secondo comma della Costituzione. Si apprende dall'ordinanza che, a seguito di numerosi rapporti da parte di Ufficiali della polizia giudiziaria, della U.S.L. n. 15 di Macerata e dell'Amministrazione provinciale, nonche' di esposti da parte di privati cittadini, veniva aperta dal Pretore un'indagine sulla gestione della discarica privata di rifiuti solidi urbani, sita in contrada Asola del Comune di Morrovalle. Sottoposto a sequestro l'impianto, e avviato procedimento penale a carico di tale Mario Senesi, titolare della discarica, il Pretore disponeva accertamenti peritali chimico-geologici, dai quali risultava che nella discarica sarebbe stato consentito lo smaltimento di rifiuti tossici nocivi, provenienti sopratutto dalla coibentazione di carrozze ferroviarie: rifiuti quest'ultimi contenenti il noto "amianto blu", pericolosissimo per la salute umana e per l'ambiente. In relazione a tale fatto, al Senesi veniva, fra l'altro, mossa imputazione in ordine al reato di cui all'art. 26 del d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915. Negli atti preliminari al dibattimento la difesa del Senesi presentava istanza di prova testimoniale difensiva proprio in relazione ai fatti di cui alla detta imputazione. Si opponevano, pero', alla prova le parti civili, costituitesi gia' nella fase istruttoria, e rappresentate dal Sindaco di Morrovalle per l'amministrazione comunale, e dalla Lega Ambiente - Sezione Regionale, per la collettivita' comunale: si opponeva altresi' il pubblico ministero che eccepiva, assieme alle parti civili, l'avvenuta prescrizione del reato e l'obbligo per il giudice di immediata declaratoria a' sensi dell'art. 152 codice penale, essendo esclusa l'esistenza agli atti di prove che rendessero evidente l'insussistenza del fatto o la non commissione da parte dell'imputato. Insisteva reiteratamente la difesa nella richiesta avanzata sostenendo che il Senesi, proprio a causa di quell'imputazione, era stato vittima di una clamorosa campagna di stampa sviluppatasi fin dal 1984, sicche' non gli si poteva ora negare il diritto di dimostrare la sua innocenza attraverso prove rigorose. L'imputato, espressamente interpellato in proposito dal Pretore, dichiarava di volere rinunziare - se possibile - alla prescrizione, avendo il massimo interesse all'accertamento della verita': e il Pretore, constatato che agli atti non esisteva effettivamente prova che consentisse il proscioglimento, e che, d'altra parte, i fatti di reato essendo stati commessi alla fine del 1984, si era ormai maturata la prescrizione della contravvenzione di cui all'art. 26 citato, sollevava la questione di legittimita' in esame. 2. - Sul punto, com'e' noto, esiste una pronunzia della Corte Costituzionale (sentenza 16 dicembre 1971 n. 202), che il Pretore ricorda e che sommariamente riporta nella parte conclusiva: una sentenza, pero', che - secondo l'ordinanza - non solo avrebbe a torto influenzato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ma avrebbe anche congelato lo stato della dottrina. Il principio affermato sarebbe il seguente: e' vero che esiste un fondamentale interesse dell'imputato ad ottenere una sentenza che riconosca o l'insussistenza del reato o che egli non lo ha commesso, ma su questo prevale l'interesse generale di non piu' perseguire reati in ordine ai quali il lungo tempo decorso ha fatto cessare l'allarme sociale, e spesso reso difficile l'acquisizione delle fonti di prova. Secondo il Pretore, pero', l'attuale linea evolutiva del sistema giuridico suggerisce che i tempi sono maturi per una svolta costituzionale. Conseguentemente, ritiene il Pretore che gli articoli denunziati contrastino: 1) con l'art. 3 della Costituzione in quanto determinano una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto a coloro che possono invece beneficiare della rinunzia ad altre cause di estinzione (amnistia; non accettazione della remissione di querela); 2) con l'art. 24 della Costituzione perche' ambo le norme violano il diritto di difesa, e, in particolare quello di ottenere il riconoscimento dell'innocenza; 3) con l'art. 27, secondo comma, della Costituzione perche' l'impossibilita' di provare l'effettiva innocenza ne violerebbe il principio di presunzione. 3. - E' intervenuto nel giudizio innanzi alla Corte il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha chiesto declaratoria di non fondatezza della questione sollevata. Considerato in diritto 1. - Come ricorda anche l'ordinanza di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 202 del 1971, ha ritenuto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 152, comma secondo, codice di procedura penale allora vigente, nella parte in cui impedisce al giudice, una volta intervenuta la prescrizione del reato, di prosciogliere l'imputato perche' il fatto non sussiste o perche' egli non l'ha commesso o perche' non e' previsto dalla legge come reato, se di cio' non e' stata gia' acquisita la prova evidente, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La Corte era pervenuta a tale conclusione, argomentando dalla prevalenza dell'interesse generale di non piu' perseguire reati, il cui ricordo insieme all'allarme sociale erano cessati, sull'interesse del prevenuto di ottenere una sentenza di piena assoluzione. Ne' cio' si poneva in contrasto con la precedente pronunzia della Corte (n. 175 del 1971) con cui era stato ritenuto costituzionalmente garantito il diritto a rinunciare all'amnistia, perche' questa discendeva da statuizioni di volta in volta emesse dal legislatore sotto l'influsso di considerazioni politiche, mentre la prescrizione doveva ritenersi istituto sottratto ad ogni discrezionalita', in quanto legato ad un evento oggettivo quale il decorso del tempo. 2. - Ferma restando la validita' generale di queste considerazioni (e quindi l'erroneita' del ritenere la prescrizione un espediente processuale), stima questa Corte opportuno rimeditare l'ultima parte dell'assunto riferito. Quella cioe' secondo cui il fenomeno prescrittivo si sottrae ad ogni intervento discrezionale. E' ben vero ed evidente che tale discrezionalita' difetta in sede normativa (o meglio si esaurisce nella valutazione astratta del tempo necessario a prescrivere a seconda del tipo di reato), ma non altrettanto evidente e' invece escluderne la ricorrenza in sede applicativa. Questa, infatti, per giustificare il sacrificio del diritto del prevenuto, dovrebbe sempre essere improntata ad una solerte attivazione degli istituti processuali diretti ad attuare la potesta' punitiva dello Stato, in una con le garanzie difensive dell'imputato. Ora, se si considera che le cause che portano nel tempo alla prescrizione raramente sono ascrivibili all'imputato, (e, se lo sono, egli non ha evidentemente alcun interesse alla rinunzia, ed allora il problema non si pone), ci si rende conto che in concreto l'istituto si presenta con caratteri non dissimili, per quanto qui interessa, da quelli dell'amnistia. Specie quando la sua applicazione, improvvisa ed inaspettata, dipenda dal riconoscimento di attenuanti o da un giudizio di bilanciamento sicuramente discrezionali, non meno di quanto lo sia, sul piano normativo, la concessione dell'amnistia. Ne' potrebbe opporsi che simili inconvenienti sono di mero fatto e che - in quanto tali - ad essi e' estranea la disciplina della prescrizione. Al riguardo, e' costante giurisprudenza di questa Corte quella per cui e' compito del legislatore approntare i mezzi diretti ad impedire che nel momento applicativo si vanifichi quel bilanciamento di interessi idoneo, in astratto, a giustificare la previsione normativa. E cio' tanto piu' quando in tale bilanciamento venga a posporsi un diritto inviolabile dell'uomo. 3. - Dinanzi a questa realta', il legislatore, nel disciplinare l'istituto sostanziale della prescrizione, non poteva dunque non tener conto del carattere inviolabile del diritto alla difesa, inteso come diritto al giudizio e con esso a quello alla prova. E' insomma privo di ragionevolezza rispetto ad una situazione processuale improntata a discrezionalita', che quell'interesse a non piu' perseguire (sorto a causa di circostanze eterogenee e comunque non dominabili dalle parti) debba prevalere su quello dell'imputato, con la conseguenza di privarlo di un diritto fondamentale. Dev'essere, pertanto, affermata la rinunciabilita' anche della prescrizione dichiarando la parziale illegittimita' dell'art. 157 del codice penale che non la prevede. 4. - Una volta soddisfatto l'interesse sostanziale dell'imputato ad una sentenza di merito, resta assorbita ogni altra richiesta di intervento sull'art. 152, secondo comma, codice di procedura penale del 1930 (art. 129, codice procedura penale vigente), essendo ovvio che, in presenza della rinuncia alla estinzione, il giudice non potra' dare ad essa immediata applicazione perche' il reato non e' estinto, e dovra', percio', dare ingresso alle prove richieste e pronunciarsi sulla imputazione. Mentre, in ogni altro caso, resta piena la validita' della disposizione processuale anche nel suo secondo comma, cosi' come delineata dal legislatore.