ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 438 e 442 del
 codice di procedura penale del 1988, promossi con ordinanza emessa il
 23  dicembre  1980  dal  Tribunale  di Roma nel procedimento penale a
 carico di Egidi Renato, iscritta al n.  125  del  registro  ordinanze
 1990  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12,
 prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 23 maggio 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Roma,  prima della dichiarazione
 d'apertura di un dibattimento promosso con rito direttissimo, ha, con
 ordinanza  del 23 dicembre 1989, sollevato, in riferimento agli artt.
 25, 27, 101, secondo comma, e 111, primo comma,  della  Costituzione,
 questione  di  legittimita'  degli  artt.  438  e  442  del codice di
 procedura penale del 1988, nella parte in cui non  prevedono  che  il
 mancato  consenso  del  pubblico ministero alla richiesta di giudizio
 abbreviato, formulata dall'imputato, debba essere motivato, impedendo
 cosi'   al   giudice,   una   volta  accertato  che  il  dissenso  e'
 ingiustificato, di applicare la riduzione  di  pena  contemplata  dal
 detto art. 442 dello stesso codice;
   Considerato  che  l'ordinanza  di  rimessione  e' stata pronunciata
 anteriormente all'apertura di un dibattimento promosso  dal  pubblico
 ministero  con rito direttissimo ai sensi dell'art. 449, terzo comma,
 del codice di procedura penale del 1988, rito in ordine al quale  "il
 ruolo  esplicato dal consenso del pubblico ministero forma oggetto di
 autonoma previsione da  parte  dell'art.  452,  secondo  comma",  del
 codice  di  procedura penale del 1988, donde l'impossibilita' per gli
 artt. 438 e 442 dello stesso codice di ricevere diretta  applicazione
 nel giudizio a quo (v. sentenza n. 183 del 1990);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.