ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5, in relazione
 all'art. 4,  della  legge  della  Regione  Lazio  riapprovata  il  14
 febbraio   1990   dal   Consiglio   regionale,  avente  per  oggetto:
 "Disciplina del sistema informativo regionale", promosso con  ricorso
 del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, notificato il 19 marzo
 1990, depositato in cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 20
 del registro ricorsi 1990;
     Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;
    Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 1990 il Giudice relatore
 Francesco Greco;
    Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato, per il ricorrente, e
 l'avv. Achille Chiappetti per la Regione.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Il  Consiglio della Regione Lazio, con deliberazione n. 297
 del 20 dicembre 1986, approvava lo  studio  di  fattibilita'  per  la
 realizzazione  di  un  sistema  informativo  automatizzato presentato
 dalla ditta ISED S.p.A. e, nella seduta  del  6  dicembre  1989,  una
 legge recante la disciplina del sistema informativo regionale.
    Dopo  avere  precisato  all'art.  4  che  i  criteri  e  le  linee
 programmatiche  per  l'attuazione  del  sistema  informativo   e   le
 caratteristiche  progettuali  di  massima erano indicate nel suddetto
 studio, la citata legge, all'art. 5 stabiliva che, in attuazione  del
 progetto  di  cui  al  precedente art. 4, la Giunta regionale avrebbe
 deliberato   annualmente   un   programma   operativo   che   avrebbe
 individuato: a) i settori e le aree di attivita'; b) gli interventi e
 i soggetti tenuti a realizzarlo; c) le modalita' e gli  strumenti  di
 attuazione; d) i piani di formazione del personale interessato; e) le
 risorse finanziarie.
     Il  Governo  rinviava  la  legge  al  Consiglio  regionale per il
 riesame osservando che l'art. 5 della stessa, autorizzando la  Giunta
 regionale  a deliberare un programma operativo annuale, attribuiva ad
 essa una potesta' regolamentare di spettanza del Consiglio  ai  sensi
 dell'art. 121, secondo comma, della Costituzione.
     Il  Consiglio  regionale,  nella  seduta  del  14  febbraio 1990,
 riapprovava la legge apportandovi alcune modifiche.
     Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, con ricorso del 17
 marzo 1990, ha impugnato l'art.  5  in  relazione  all'art.  4  della
 stessa legge, nella formulazione successiva al rilievo.
     Deduce  che il Consiglio regionale si e' limitato ad apportare al
 testo dell'art.  5  modifiche  solamente  formali,  sostituendo  alla
 denominazione  "programma  operativo"  quella  di  "previsione  degli
 interventi operativi ed attuativi" lasciando,  pero',  inalterata  la
 sostanza  delle  deliberazioni  attribuite  alla Giunta regionale, le
 quali deliberazioni costituiscono esercizio di potesta' regolamentare
 e cio' in contrasto con l'art. 121 della Costituzione.
     Aggiunge  che  il  contenuto  della  deliberazione  consiliare e'
 l'approvazione di un semplice studio  di  fattibilita'  recante  solo
 indicazioni  di  larga  massima.  Sono,  invece, affidate alla Giunta
 attivita' di pianificazione  e  programmazione  implicanti  rilevanti
 scelte  strategiche  e sostanziali; previsioni di carattere normativo
 in ordine agli obiettivi da perseguire ed i vincoli da rimuovere;  la
 deliberazione  di  piani  di  definizione dei settori e delle aree di
 attivita'  da  informatizzare;  la  scelta  degli  interventi  e  dei
 soggetti  tenuti  a realizzarli; delle modalita' e degli strumenti di
 attuazione nonche' delle risorse finanziarie.
    Trattasi   di  attivita'  normativa  di  spettanza  del  Consiglio
 regionale. Tanto che le determinazioni inerenti  al  subsistema  gia'
 ipotizzato  nel  citato  studio di fattibilita' sono state effettuate
 con deliberazione consiliare (n. 363 del 28 maggio 1987).
     2.  -  Nel  giudizio  e'  intervenuto  il Presidente della Giunta
 regionale. Egli ha osservato che i  compiti  attribuiti  alla  Giunta
 regionale, secondo quanto risulta dalla stessa legge e dall'art. 5 in
 particolare, hanno  natura  esecutiva  ed  operativa  cosi'  come  le
 attivita' ad essa demandate.
     Peraltro,  in  base  alle  successive  disposizioni  della stessa
 legge, le dette attivita' devono svolgersi secondo i precisi  criteri
 stabiliti  dal Consiglio regionale (artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12), sotto
 il suo costante controllo (artt. 6, ultimo comma, 8, secondo comma) e
 nei limiti di spesa da esso stabiliti.
     Ha  concluso  per  la  infondatezza  o  la inammissibilita' della
 questione.
                         Considerato in diritto
    1.  -  La  Corte  e'  chiamata  a decidere se l'art. 5 della legge
 regionale del Lazio, approvata il 6 dicembre 1989 e riapprovata il 14
 febbraio   1990,   il   quale   demanda   alla  Giunta  regionale  le
 deliberazioni annuali degli interventi  operativi  ed  attuativi  del
 sistema  informativo  regionale  in  conformita'  dei criteri e delle
 linee programmatiche di cui all'art. 4 della stessa legge  e  secondo
 lo  studio  di  fattibilita'  approvato dal Consiglio regionale il 20
 dicembre 1986 (deliberazione n. 297), attribuisca o meno  alla  detta
 Giunta  regionale potesta' regolamentare, in contrasto con l'art. 121
 della Costituzione.
     2. - La questione non e' fondata.
     Gli  interventi  operativi ed attuativi dei criteri e delle linee
 programmatiche per la realizzazione del sistema informativo regionale
 nonche'   delle   caratteristiche   progettuali  di  massima  per  la
 introduzione  dei  processi  di  informazione,  gia'  deliberati  dal
 Consiglio  regionale,  hanno natura meramente esecutiva. Lo si evince
 con assoluta certezza dall'esame valutativo delle attivita' demandate
 alla  Giunta  regionale  elencate  nell'art.  5  ora  impugnato. Esse
 consistono  nella  individuazione  dei  settori  e  delle   aree   di
 attivita';   nella  scelta  dei  soggetti  tenuti  a  realizzare  gli
 interventi necessari; nella determinazione delle  modalita'  e  degli
 strumenti  di  attuazione; nella compilazione dei piani di formazione
 del personale;  nell'utilizzazione  delle  risorse  finanziarie  gia'
 individuate  e specificate nella stessa legge regionale (art. 14). La
 Giunta regionale, in definitiva, predispone ed appresta le  strutture
 umane   e  materiali  e  ogni  altro  mezzo  per  attuare  e  rendere
 funzionante il sistema informativo  scelto  e  indicato  nelle  linee
 fondamentali  dal  Consiglio  regionale.  Essa  opera  in una visione
 organica ed integrata tenendo anche conto delle disposizioni e  degli
 indirizzi  dello  Stato in materia. Sono predeterminati dal Consiglio
 regionale non solo i criteri da osservare ma  anche  i  traguardi  da
 raggiungere  e  sono inoltre previsti appositi controlli dello stesso
 Consiglio regionale  al  quale  la  Giunta  presenta  ogni  anno  una
 relazione  sullo  stato  di  attuazione  dei progetti e dei programmi
 operativi  (artt.  6  e  8,  legge  regionale  cit.).  Alla  Regione,
 peraltro,  e'  riservata  la  promozione  delle  attivita' degli enti
 regionali strumentali, delle  unita'  sanitarie  locali,  degli  enti
 territoriali  e  di  qualsiasi  altro  ente  locale  anche per quanto
 riguarda i dati utili e necessari per lo svolgimento  delle  funzioni
 di programmazione e di attuazione. La stessa Regione tiene i rapporti
 con gli enti e con lo Stato. In verita' la legge regionale  e'  molto
 complessa  ed  articolata nella determinazione delle competenze della
 Giunta e del Consiglio regionale che tiene ben distinte. Alla  Giunta
 non  e'  affatto conferita una potesta' regolamentare ma e' demandato
 il  compimento  soltanto  di  atti  esecutivi  ed  attuativi.   Cio',
 peraltro, e' conforme a quanto dispone lo Statuto della Regione Lazio
 secondo cui (art. 22, nn. 1 e 2, legge 22 maggio 1971, n. 346) spetta
 alla  Giunta  regionale  l'attuazione  dei  programmi  approvati  dal
 Consiglio regionale e la esecuzione delle deliberazioni  prese  dallo
 stesso.