ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge
 27 dicembre 1985, n. 816 (Aspettative, permessi  e  indennita'  degli
 amministratori  locali), nonche' della legge della Regione Sicilia 24
 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione  siciliana
 della  legge  27  dicembre  1985,  n.  816,  concernente aspettative,
 permessi e indennita'  degli  amministratori  locali.  Determinazione
 delle   misure  dei  compensi  per  i  componenti  delle  commissioni
 provinciali di controllo.  Norme  in  materia  di  ineleggibilita'  e
 incompatibilita'   per  i  consiglieri  comunali,  provinciali  e  di
 quartiere), promosso con ordinanza emessa il 26  settembre  1989  dal
 Pretore  di  Palermo  nel  procedimento  civile  vertente tra Marconi
 Marina e la U.S.L. n. 58 di Palermo, iscritta al n. 54  del  registro
 ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1990;
     Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
 ministri e della Regione Sicilia;
     Udito  nella  camera  di  consiglio  del 3 maggio 1990 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Palermo,  nel  procedimento civile
 vertente tra Marconi Marina,  specialista  ambulatoriale  e,  quindi,
 titolare  di  un  rapporto  libero  convenzionale,  e U.S.L. n. 58 di
 Palermo, diretto ad  ottenere  il  riconoscimento  del  diritto  alla
 retribuzione delle giornate di assenza per l'espletamento del mandato
 di  Consigliere  comunale  di   Palermo,   ha   sollevato   questione
 incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 27
 dicembre 1985, n. 816, nonche' della legge della Regione  Sicilia  24
 giugno  1986,  n.  31,  nella  parte  in cui non includono nella loro
 previsione il diritto a  permessi  retribuiti,  ed  alla  conseguente
 contribuzione   previdenziale,   per  le  assenze  determinate  dalla
 partecipazione  alle  riunioni  del  Consiglio  comunale  dei  medici
 specialisti  ambulatoriali  con  rapporto convenzionale con le unita'
 sanitarie locali;
      che, a parere del giudice remittente, risulterebbero violati: a)
 l'art. 3 della Costituzione per la disparita' di trattamento  che  si
 verifica,  stante  la  assimilabilita'  dei  rapporti,  con  i medici
 ambulatoriali della U.S.L. legati da rapporto di lavoro  subordinato;
 b)  l'art.  53  (recte:  51)  della  Costituzione  in  quanto risulta
 difficile l'esercizio della carica elettiva conseguita;
      che   l'Avvocatura   Generale   dello   Stato,   intervenuta  in
 rappresentanza del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  della
 Regione  Sicilia, ha concluso per l'inammissibilita' o l'infondatezza
 della questione;
    Considerato  che la disposizione censurata e' bene specificata sia
 in riferimento alla legge  statale  sia  in  riferimento  alla  legge
 regionale siciliana n. 33 del 1986, che l'ha recepita in pieno, e che
 non ha rilevanza l'errata indicazione di quest'ultima con il numero 3
 anziche' 33;
      che,   pertanto,   la   eccezione  di  inammissibilita'  non  ha
 fondamento;
      che  questa  Corte  ha  gia' dichiarato la questione non fondata
 (sent. n. 193 del 1981) e manifestamente infondata (ord. n.  284  del
 1983);
      che  la  distinzione tra medici ambulatoriali legati da rapporto
 di lavoro subordinato e medici convenzionati legati  da  rapporto  di
 lavoro  autonomo  e'  stata  di  recente  riaffermata da questa Corte
 (sent. n. 580 del 1989) e  che  nessun  elemento  nuovo  e  idoneo  a
 fondare   una   diversa   decisione  puo''  ricavarsi  dall'indirizzo
 giurisprudenziale  ormai  costante  secondo  cui  quello  dei  medici
 convenzionati  e'  un rapporto di lavoro parasubordinato in quanto la
 qualifica ha rilievo solo agli effetti processuali (applicazione  del
 rito  del  lavoro  di cui all'art. 409, n. 3, del codice di procedura
 civile);
      che,    pertanto,   la   questione   sollevata   va   dichiarata
 manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;