ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 76 del d.P.R.
 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta  sul
 reddito  delle  persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 21
 novembre 1989 dalla Commissione tributaria di secondo grado  di  Pisa
 sul  ricorso proposto da Belli Cesare ed altri contro l'Ufficio delle
 imposte dirette  di  Pontedera,  iscritta  al  n.  183  del  registro
 ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 13 giugno 1990 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che  con  ordinanza  emessa  il  21  novembre 1989 dalla
 Commissione tributaria di secondo grado di Pisa, sul ricorso proposto
 da  Belli  Cesare  ed  altri  contro Ufficio delle imposte dirette di
 Pontedera (reg. ord. n. 183/1990), e' stata  sollevata  questione  di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 76, terzo comma, del d.P.R. 29
 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui stabilisce una presunzione
 assoluta  dell'intento  speculativo  sul  solo  decorso  del  termine
 quinquennale fra la data di acquisto e quella di  vendita  del  bene,
 con  riferimento  all'art. 76 Cost. in relazione all'art. 2, punto 5,
 legge 9 ottobre 1971, n. 825, il quale non prevederebbe tale criterio
 probatorio,  ne'  la possibilita' per il legislatore delegato di dare
 una definizione sostanziale della plusvalenza speculativa diversa  da
 quella  che  si  fonda  sulla effettiva e reale finalita' speculativa
 dell'operazione;
      che  la  Presidenza del Consiglio dei ministri e' intervenuta in
 giudizio,  rappresentata  e  difesa  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,   concludendo  per  l'inammissibilita'  e,  comunque,  per  la
 manifesta infondatezza della questione gia' respinta dalla Corte  con
 ordinanza n. 528 del 1989;
    Considerato  che,  come rilevato dall'Avvocatura, la Corte ha gia'
 dichiarato manifestamente infondata medesima questione, ritenendo che
 "il  potere  conferito al legislatore delegato dalla legge n. 285 del
 1971  comprende  la  possibilita'  di   regolare   l'intera   materia
 dell'imposta  sul  reddito  con  criteri  discrezionali"  e  che  "il
 ritenuto fine speculativo delle operazioni de quibus corrisponde  non
 irragionevolmente  alla  realta' socio-economica, secondo l'ordinaria
 finalita'  degli  atti  presi  in  considerazione"  (cfr.  ordinanza,
 appunto, n. 528 del 1989);
      che, non sussistendo argomenti nuovi o valide ragioni per mutare
 tale orientamento, va  dichiarata  la  manifesta  infondatezza  della
 questione  di  costituzionalita' dell'art. 76, terzo comma, d.P.R. 29
 settembre 1973, n. 597 (v. comunque, ora, l'art.  81  del  d.P.R.  22
 dicembre 1986, n. 917);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;