ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 438 del codice
 di procedura penale del 1988,  in  relazione  all'art.  442,  secondo
 comma,  dello  stesso codice, e dell'art. 247 del decreto legislativo
 28 luglio 1989, n. 271  (Norme  di  attuazione,  di  coordinamento  e
 transitorie  del  codice  di  procedura  penale), promossi con cinque
 ordinanze emesse il 29 gennaio 1990 dal Pretore di  Avellino,  il  26
 gennaio  1990  e  il  21 novembre 1989 dal Tribunale di Napoli, il 13
 novembre 1989 dal Tribunale di Bologna e il 12  dicembre  1989  dalla
 Corte di assise di Salerno, iscritte rispettivamente ai nn. 144, 159,
 162, 164 e  192  del  registro  ordinanze  1990  e  pubblicate  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  nn.  14, 16 e 18, prima serie
 speciale, dell'anno 1990;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 13 giugno 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il Pretore di Avellino con ordinanza del 29 gennaio
 1990, il Tribunale di Napoli con due ordinanze del 21 novembre 1989 e
 del  26  gennaio  1990,  il Tribunale di Bologna con ordinanza del 13
 novembre 1989 e la Corte di assise di Salerno con  ordinanza  del  12
 dicembre  1989 hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101,
 102, 111 e 112 della Costituzione, questioni  di  legittimita'  degli
 artt.  438  e  442  del codice di procedura penale del 1988 e 247 del
 testo delle norme di attuazione, di coordinamento e  transitorie  del
 codice   di   procedura   penale  (testo  approvato  con  il  decreto
 legislativo, 28  luglio  1989,  n.  271),  nella  parte  in  cui  non
 prevedono  che il pubblico ministero sia tenuto a motivare il proprio
 dissenso   sulla   richiesta   di   giudizio   abbreviato   formulata
 dall'imputato  in  regime  transitorio  e  nella  parte  in  cui  non
 consentono al giudice, una volta ritenuto il dissenso ingiustificato,
 di applicare la diminuzione di pena prevista dall'art. 442 del codice
 di procedura penale del 1988;
    Considerato   che  i  giudizi  riguardano  questioni  identiche  o
 analoghe e vanno, quindi, riuniti;
      che  le  ordinanze  di  rimessione sono state emesse prima delle
 formalita' d'apertura di  dibattimenti  di  primo  grado  relativi  a
 processi  gia'  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del nuovo
 codice di procedura penale;
      che,  per quanto riguarda i "procedimenti in corso" a tale data,
 la possibilita' di far luogo al giudizio abbreviato e'  appositamente
 disciplinata  dall'art.  247  del testo delle norme di attuazione, di
 coordinamento e transitorie del codice di procedura penale  del  1988
 (testo  approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271),
 con la conseguenza che gli artt. 438  e  442  del  nuovo  codice  non
 potrebbero  ricevere  diretta applicazione nei giudizi a quibus, data
 l'autonomia, nonche'  la  diversita',  della  disciplina  transitoria
 rispetto  alla  corrispondente disciplina codicistica (v. sentenza n.
 66 del 1990, ordinanze n. 173 e n. 174 del 1990);
      che  questa  Corte,  con  sentenza n. 66 del 1990, ha dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 247, primo, secondo e terzo
 comma,  del  testo  delle  norme  di  attuazione,  di coordinamento e
 transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo  approvato
 con  il  decreto  legislativo 28 luglio 1989, n. 271), proprio "nella
 parte in cui non prevede  che  il  pubblico  ministero,  in  caso  di
 dissenso,  debba  enunciarne  le  ragioni  e  nella  parte in cui non
 prevede che il giudice,  quando,  a  dibattimento  concluso,  ritiene
 ingiustificato il dissenso, possa applicare all'imputato la riduzione
 di pena contemplata dall'art.  442,  secondo  comma,  del  codice  di
 procedura penale del 1988";
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;