ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 52, secondo
 comma,  della  legge  9   marzo   1989,   n.   88   (Ristrutturazione
 dell'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e dell'Istituto
 nazionale per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro),
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  21 febbraio 1990 dal Pretore di
 Ferrara  nel  procedimento  civile  vertente  tra   Prando   Lino   e
 l'I.N.P.S.,  iscritta  al  n.  202  del  registro  ordinanze  1990  e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  18,  prima
 serie speciale, dell'anno 1990.
    Visto  l'atto  di  costituzione  di  Prando Lino nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1990 il Giudice relatore
 Francesco Greco.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  La  sede  I.N.P.S.  di  Ferrara, rettificando il precedente
 errato computo dei contributi  settimanali  utili  per  la  pensione,
 riconosceva che non era dovuta a Prando Lino la maggiorazione sociale
 di cui all'art. 14-quater della legge n. 33 del 1980 e,  quindi,  gli
 richiedeva  il  rimborso  della somma di lire 2.234.000 indebitamente
 erogatagli al suddetto titolo.
    Il   Prando,   dopo  l'esito  negativo  del  ricorso  al  Comitato
 provinciale  I.N.P.S.,  adiva  il  Pretore  di  Ferrara  perche'  nei
 confronti dell'Istituto previdenziale fosse dichiarata non ripetibile
 la detta somma, ai sensi dell'art. 80 del regio decreto n.  1422  del
 1924  e  52  della  legge  n.  88  del  1989,  non  essendo  l'errata
 riscossione dipesa dal dolo.
    Il  Pretore  rilevava  che  l'art.  52  della legge n. 88 del 1989
 autorizzava l'Istituto previdenziale a correggere gli errori commessi
 nella   liquidazione  della  pensione  in  ogni  tempo;  ma  non  gli
 consentiva la ripetizione delle somme erogate solo nella  ipotesi  in
 cui  vi  fosse  stata,  in  conseguenza dell'errore, una modifica del
 provvedimento di assegnazione della pensione e non  anche  nel  caso,
 come   quello   in   esame,  di  caducazione  del  provvedimento  per
 inesistenza dei  presupposti  del  riconoscimento  del  diritto  alla
 pensione.   E,   quindi,   ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale della citata  disposizione  in  quanto  risulterebbero
 violati:
       a)   l'art.   3   della  Costituzione,  per  la  ingiustificata
 disparita' di trattamento tra i pensionati I.N.P.S. ed  i  pensionati
 pubblici  per  i  quali, ai sensi degli artt. 204 e 206 del d.P.R. n.
 1092 del 1973, non sono ripetibili le  somme  percepite  anche  nella
 ipotesi dell'accertata sopravvenuta insussistenza del diritto nonche'
 per quella tra pensionati  I.N.P.S.  che  egualmente  percepiscono  e
 riscuotono le somme in buona fede;
       b)  l'art.  38,  secondo  comma,  della Costituzione in quanto,
 senza motivo e per una insufficiente tutela della buona fede, sarebbe
 diminuito il trattamento pensionistico diretto a soddisfare i bisogni
 primari del titolare e della sua famiglia.
    2.  -  L'ordinanza  e' stata regolarmente notificata, comunicata e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
    3.  -  La parte privata, costituitasi in giudizio, ha concluso per
 la fondatezza della questione per motivi sostanzialmente  identici  a
 quelli affermati dal giudice remittente.
    4.  -  L'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio
 in rappresentanza del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ha
 concluso   per   la   infondatezza   della  questione  in  quanto  la
 disposizione censurata  si  deve  interpretare  in  maniera  tale  da
 comprendere  la  irripetibilita'  delle  somme  erogate  e  percepite
 dall'interessato  senza  dolo,  qualunque  sia   stata   la   ragione
 dell'errato  pagamento e tanto se l'errore sia caduto sull'an che sul
 quantum.
                         Considerato in diritto
    1.   -   Il   Pretore   di   Ferrara   dubita  della  legittimita'
 costituzionale dell'art. 52, secondo comma, della legge 9 marzo 1989,
 n.   88,   interpretato   nel  senso  che,  in  caso  di  prestazione
 pensionistica indebita, non si esclude la ripetibilita' dell'indebito
 in  tutte le ipotesi in cui la percezione della pensione sia avvenuta
 senza dolo dell'interessato e, quindi, anche  quando  l'errore  abbia
 riguardato la sussistenza stessa del diritto alla prestazione.
    A suo parere sarebbero violati:
       a) l'art. 3 della Costituzione per la disparita' di trattamento
 che si verifica tra i pensionati I.N.P.S. e i pensionati pubblici per
 i  quali  vale  la regola della irripetibilita' dell'indebito, sempre
 che la riscossione sia avvenuta in buona fede, in tutte le ipotesi di
 errori  commessi  dall'ente  erogatore  e  tra  gli stessi pensionati
 I.N.P.S. che percepiscono in buona fede le somme non dovute;
       b)  l'art.  38,  secondo comma, della Costituzione in quanto la
 diminuita tutela della buona fede incide su un trattamento diretto  a
 soddisfare i bisogni primari del titolare e della sua famiglia.
    2. - La questione non e' fondata per quanto si dira'.
    La   disposizione   in   esame   risolve   radicalmente  tutta  la
 problematica insorta in materia di rettifica di errori  in  cui  puo'
 incorrere  l'ente  erogatore  delle  pensioni e in quella conseguente
 della ripetibilita' delle somme riscosse dal pensionato. Si  sancisce
 che  non  sono  ripetibili  le somme riscosse, qualunque sia stata la
 ragione dell'errore e qualunque sia stato il provvedimento, sul quale
 ha  inciso  l'errore  dell'ente, compresa la ritenuta sussistenza dei
 presupposti  per  il  riconoscimento  del  diritto,  compresi   e   i
 provvedimenti   di   annullamento   e  di  revoca  delle  prestazioni
 previdenziali non seguiti da altri atti amministrativi.
    In  altri  termini,  e'  sancita  la  irripetibilita'  delle somme
 erogate, sia che l'errore sia caduto sull' an sia sul quantum.  Unica
 condizione    richiesta    e'   quella   della   mancanza   di   dolo
 dell'interessato.
    La  suddetta  interpretazione,  conforme  a  quella della Corte di
 cassazione, e' adeguatrice ai precetti costituzionali, ponendo su  un
 piano di parita' il trattamento dei pensionati dell'I.N.P.S. e quello
 dei pensionati ex  dipendenti  pubblici  e  rispettando  altresi'  la
 destinazione  delle  somme  percepite  al soddisfacimento dei bisogni
 fondamentali e delle esigenze di vita  del  lavoratore  e  della  sua
 famiglia.