ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 72 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), degli artt. 72, 75 e 81 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), promosso con ordinanza emessa il 5 gennaio 1990 dalla Corte dei Conti sul ricorso proposto da Di Giacomo Bice ved. Di Gregorio contro il ministero del Tesoro, iscritta al n. 193 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1990. Visto l'atto di costituzione di Di Giacomo Bice; Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice relatore Francesco Greco. Ritenuto che la Corte dei Conti, nel giudizio promosso da Di Giacomo Bice per ottenere la pensione privilegiata di riversibilita', per essere la morte del marito avvenuta per causa di servizio, con ordinanza del 5 gennaio 1990 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 72 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, in relazione al codice di procedura civile (art. 81, 91, 96, 174 e segg.), al codice civile (art. 2909), al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 e alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, in quanto, prevedendo, nei giudizi pensionistici, l'intervento obbligatorio, anziche' facoltativo, del P.M. presso la Corte dei conti, determina, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, disparita' di trattamento delle parti private di tali giudizi rispetto a quelle di consimili procedimenti svolgentisi dinanzi al giudice ordinario o a quello amministrativo (T.A.R. o Consiglio di Stato); b) dell'art. 75 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, in relazione agli artt. 168- bis e 174 del codice di procedura civile in quanto attribuisce poteri istruttori al P.M. anziche' ad un giudice istruttore, con lesione dei principi della terzieta' del giudice e del giudice naturale e con conseguenti ritardi nell'espletamento dei giudizi, onde la violazione degli artt. 24, secondo comma, e 25 della Costituzione; c) degli artt. 72 e 81 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, in relazione all'art. 101 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono l'obbligatoria notificazione dell'atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento di pensioni a totale carico dello Stato alla competente amministrazione che, nel giudizio stesso e' parte sostanziale, onde la violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, per la irrazionale disparita' di trattamento che essa amministrazione riceve in detto giudizio rispetto ad altri egualmente vertenti in materia pensionistica, per i quali e', invece, previsto l'onere della notificazione dei ricorsi introduttivi; nonche' per la conseguente compressione del diritto di difesa dell'amministrazione stessa e per la violazione del principio del contraddittorio; che la parte privata, costituitasi nel giudizio, ha insistito sulla irrazionale discriminazione a danno dei richiedenti la pensione a totale carico dello Stato per effetto della obbligatoria presenza del P.M. con poteri istruttori nonostante la sua qualita' di organo requirente, la sua funzione di tutela dell'amministrazione in conflitto con la parte privata e l'assenza di un qualsiasi controllo sullo svolgimento di detta attivita' istruttoria. Considerato che le situazioni poste a raffronto non sono affatto omogenee, avendo ogni regime pensionistico le proprie peculiarita' e caratteristiche, derivanti dalla specialita' delle norme regolatrici, in relazione all'ente che eroga la prestazione ed al regime contributivo che la determina; che dette peculiarita', in caso di contestazione e di controversie sul diritto detta prestazione, si riflette anche sui giudizi ed in ispecie sui giudici competenti a decidere e sulle norme processuali applicabili; che per quanto riguarda le pensioni a totale carico dello Stato, la loro liquidazione e' demandata alle singole amministrazioni, mentre la funzione giurisdizionale esclusiva appartiene alla Corte dei conti che e', quindi, il giudice naturale in materia (legge 8 aprile 1933, n. 255); che la prevista presenza nel giudizio del P.M. con taluni poteri di indagini ed istruttori non lede affatto il diritto di difesa delle parti che sono l'amministrazione, la quale eroga il trattamento pensionistico ed alla quale, peraltro, viene tempestivamente comunicato il ricorso e che, quindi, puo' anche chiedere di essere rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, ed il privato che puo' farsi rappresentare e difendere da un avvocato del foro libero; che il P.M., agendo per l'osservanza della legge, ne garantisce obiettivamente l'applicazione ed integra eventualmente l'attivita' delle parti colmando le possibili lacune difensive, portando elementi utili per la decisione e risolvendo l'eventuale difficolta' che potrebbe incontrare il privato; che l'attivita' istruttoria e' precipuamente affidata alla Corte (artt. 14 e 15 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038) la quale eventualmente puo' demandare al P.M. il compimento di atti istruttori; che le norme processuali garantiscono la regolarita' del contraddittorio tra le parti prevedendo limiti, forme di atti processuali, termini, poteri e facolta'; che la decisione, dopo l'acquisizione di tutti gli elementi utili e necessari, si matura dal contrasto delle ragioni delle parti e dal gioco dialettico delle loro opinioni; che, pertanto, non sussiste la dedotta violazione dei precetti costituzionali (artt. 3, 24 secondo comma, 25, primo comma, della Costituzione; che la questione e' manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.