ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale del d.P.R. 29 settembre
 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle
 persone  fisiche) e del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione
 del testo unico delle imposte sui redditi),  promosso  con  ordinanza
 emessa  il  20  novembre  1989  dalla Commissione Tributaria di primo
 grado di Verbania,  sul  ricorso  proposto  da  Battaglia  Gianfranca
 contro  l'Intendenza  di  Finanza  di  Novara, iscritta al n. 223 del
 registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 26 giugno 1990 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che,  nel  corso  del procedimento promosso da Battaglia
 Gianfranca nei confronti dell'Intendenza di Finanza di Novara per  il
 rimborso  della  somma  di lire 27.000, versata a titolo di IRPEF per
 l'anno 1987, la Commissione Tributaria di primo grado di Verbania  ha
 sollevato,  con  ordinanza  in  data  20  novembre 1989, questione di
 legittimita' costituzionale del d.P.R. 29 settembre 1973, n.  597,  e
 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in riferimento agli artt. 2, 13,
 19 e 21 della Costituzione ed in quanto obbligano il  contribuente  a
 versare "quella parte di imposta che certamente verra' utilizzata per
 costruire e conservare armi";
     che  l'ordinanza,  ritualmente  comunicata e notificata e' stata,
 altresi', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;
      che  nel susseguente giudizio davanti a questa Corte non vi sono
 state costituzioni ne' interventi;
    Considerato  che  il  giudice  a quo non ha motivato affatto sulla
 rilevanza e non manifesta infondatezza della questione  sollevata,  e
 che   anzi   l'ha  proposta  dopo  aver  espressamente  affermato  la
 infondatezza del ricorso;
      che,  quindi,  non  sussiste il nesso di pregiudizialita' tra la
 decisione di merito e la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 che, invece, rimane fine a se stessa;
      che, pertanto, essa e' manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;