ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  9, secondo
 comma, della legge della Regione siciliana 23 dicembre  1985,  n.  53
 (Istituzione  del  ruolo  speciale  transitorio  per  i servizi degli
 uffici  periferici,  inquadramento  del  personale  in  posizione  di
 comando  presso  la Regione ed utilizzazione del personale trasferito
 alla Regione in forza dei d.P.R. 13 maggio 1985, n. 245 e  14  maggio
 1985,  n.  246),  nel  testo  sostituito  dall'art.  16  della  legge
 regionale 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina dello stato giuridico  ed
 economico   del   personale  dell'Amministrazione  regionale  per  il
 triennio  1985-1987  e  modifiche  ed  integrazioni  alla   normativa
 concernente lo stesso personale), promossi con le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza emessa il 22 settembre 1989 dalla Corte dei conti,
 sezione  giurisdizionale  per  la  Regione  siciliana,  sul   ricorso
 proposto  da  Costa  Licia  contro  l'Assessorato dei beni culturali,
 ambientali e  della  pubblica  istruzione  della  Regione  siciliana,
 iscritta  al  n.  287  del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  22,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1990;
      2)  ordinanza  emessa  il 19 gennaio 1990 dalla Corte dei conti,
 sezione giurisdizionale per la Regione siciliana sul ricorso proposto
 da  Catalano  Giuseppe  ed  altri, contro il Presidente della Regione
 siciliana ed altro, iscritta al n. 288 del registro ordinanze 1990  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 22, prima
 serie speciale, dell'anno 1990;
    Visti  gli  atti  di  costituzione  di  Costa  Licia e di Catalano
 Giuseppe ed altri  nonche'  gli  atti  di  intervento  della  Regione
 siciliana;
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'11 luglio 1980 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che  con  due  ordinanze  emesse  il  22  settembre 1989
 (pervenuta il 27 aprile 1990) e il 19 gennaio 1990  dalla  Corte  dei
 conti,  sezione  giurisdizionale  per  la Regione siciliana, e' stata
 sollevata  questione  incidentale  di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.  9,  secondo  comma, della legge della Regione siciliana 23
 dicembre 1985, n. 53 (Istituzione del ruolo speciale transitorio  per
 i  servizi  degli  uffici  periferici, inquadramento del personale in
 posizione di comando presso la Regione ed utilizzazione del personale
 trasferito  alla Regione in forza dei d.P.R. 13 maggio 1985, n. 245 e
 14 maggio 1985, n. 246), nel  testo  sostituito  dall'art.  16  della
 legge  regionale  15  giugno  1988,  n.  11  (Disciplina  dello stato
 giuridico ed economico del personale  dell'Amministrazione  regionale
 per  il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa
 concernente lo stesso personale), "nella parte  in  cui  non  estende
 l'attribuzione   dell'assegno  mensile  integrativo  di  pensione  al
 personale statale collocato a riposo per limiti di eta' anteriormente
 al 1Πgennaio 1984", in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.;
      che,   avendo   il  legislatore  stabilito  una  decorrenza  del
 beneficio in parola  (1Π gennaio  1984),  non  sarebbe  contestabile
 "l'esistenza  di  ingiustificata  disparita'  di  trattamento  tra il
 personale collocato a riposo dal 1Πgennaio 1984 e quello collocato a
 riposo anteriormente" (come e' il caso dei ricorrenti);
      che  e'  intervenuta in giudizio la Regione siciliana, deducendo
 la razionalita' della scelta del legislatore  regionale  che  avrebbe
 introdotto  "una  eccezione  nel  sistema  retributivo  del personale
 statale gia' collocato a riposo quando ancora il relativo  originario
 rapporto  di  impiego  non  aveva subito modificazioni per non essere
 transitato detto personale in ruoli regionali";
      che  viene quindi richiamata la giurisprudenza costituzionale in
 ordine alla legittimita' di un  differenziato  trattamento  applicato
 alla  stessa  categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo,
 concludendosi per l'infondatezza della questione.
    Considerato   che   le   suddette  ordinanze  sollevano  questioni
 identiche, talche' possono essere decise con un'unica pronuncia;
      che  va  dichiarata la manifesta infondatezza della questione di
 legittimita' costituzionale, giacche', come  dedotto  dalla  Regione,
 l'innovazione  in  oggetto non e' in se' irrazionale, mentre, come da
 giurisprudenza costante di questa Corte, "la fissazione di un momento
 temporale   di  decorrenza  e'  inevitabile  nel  caso  di  qualunque
 modificazione normativa", anche se cio'  comporti  "un  differenziato
 trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti ma in momenti
 diversi nel tempo, perche' lo stesso fluire di questo costituisce  di
 per se' un elemento diversificatore";
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.