ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 28, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1990 dal Tribunale di Rimini nel procedimento civile vertente tra Rossi Lino e la U.S.L. n. 40 di Rimini, iscritta al n. 323 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 gennaio 1990 il Tribunale di Rimini, nel procedimento civile vertente tra Lino Rossi e U.S.L. n. 40 di Rimini, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 32 della Costituzione, dell'art. 28, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), nella parte in cui l'assistenza farmaceutica degli aventi diritto resta limitata - con esclusione dei farmaci stranieri esclusi dal commercio nello Stato - alla fornitura di preparati galenici e di specialita' medicinali comprese nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato; Considerato che la Corte ha gia' ripetutamente affermato, in passato, che la salute rappresenta, in forza dell'art. 32 della Costituzione, un bene primario e fondamentale che impone piena ed esaustiva tutela (sentenza n. 992 del 1988); che proprio in vista di tali obiettivi rettamente e' garantito solo l'uso di farmaci regolarmente commerciabili, a norma di legge, nel territorio dello Stato; al che non corrisponde, per contro, l'incontrollato uso di prodotti esteri che non si uniformino alla detta disciplina; che pertanto, restando carente, in radice, ogni garanzia di tutela cosi' come qui descritta, la questione e' da ritenersi manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;