ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 28, secondo
 comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio
 sanitario  nazionale),  promosso  con  ordinanza emessa il 19 gennaio
 1990 dal Tribunale di Rimini nel  procedimento  civile  vertente  tra
 Rossi  Lino  e  la  U.S.L.  n.  40  di Rimini, iscritta al n. 323 del
 registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che con ordinanza emessa il 19 gennaio 1990 il Tribunale
 di Rimini, nel procedimento civile vertente tra Lino Rossi  e  U.S.L.
 n.   40   di   Rimini,   ha   sollevato   questione  di  legittimita'
 costituzionale,  in  riferimento  all'art.  32  della   Costituzione,
 dell'art.  28,  secondo  comma,  della legge 23 dicembre 1978, n. 833
 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), nella  parte  in  cui
 l'assistenza  farmaceutica  degli aventi diritto resta limitata - con
 esclusione dei farmaci stranieri esclusi dal commercio nello Stato  -
 alla  fornitura  di  preparati  galenici  e di specialita' medicinali
 comprese nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
    Considerato  che  la  Corte  ha  gia'  ripetutamente affermato, in
 passato, che la salute  rappresenta,  in  forza  dell'art.  32  della
 Costituzione,  un  bene  primario  e fondamentale che impone piena ed
 esaustiva tutela (sentenza n. 992 del 1988);
      che  proprio  in vista di tali obiettivi rettamente e' garantito
 solo l'uso di farmaci regolarmente commerciabili, a norma  di  legge,
 nel  territorio  dello  Stato;  al  che  non corrisponde, per contro,
 l'incontrollato uso di prodotti esteri che  non  si  uniformino  alla
 detta disciplina;
      che  pertanto,  restando  carente,  in  radice, ogni garanzia di
 tutela cosi'  come  qui  descritta,  la  questione  e'  da  ritenersi
 manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;