ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 61, quarto comma, della legge della Regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33 (Norme per la tutela dell'ambiente), promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 1990 dal Pretore di Treviso - Sezione distaccata di Vittorio Veneto, nel procedimento penale a carico di Poli Dante, iscritta al n. 310 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990; Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di Poli Dante, imputato della contravvenzione di cui agli artt. 16, lett. b), e 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per avere effettuato lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi senza la prescritta autorizzazione, il Pretore di Treviso - Sezione distaccata di Vittorio Veneto, con ordinanza del 9 gennaio 1990 (R.O. n. 310 del 1990), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 61, quarto comma, della legge della Regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33, nella parte in cui esclude la necessita' dell'autorizzazione regionale per gli accumuli temporanei di rifiuti tossici e nocivi presso il produttore; che, ad avviso del giudice remittente, non essendovi diversita' sostanziale tra la nozione di stoccaggio provvisorio e quella di accumulo temporaneo, la disposizione regionale impugnata violerebbe il precetto di cui all'art. 117 della Costituzione, riguardando una materia - lo smaltimento dei rifiuti - in cui non viene riconosciuta alle Regioni una potesta' legislativa esclusiva o concorrente con quella statale, ed, inoltre, contrasterebbe con il principio della riserva di legge in favore dello Stato in materia penale, di cui all'art. 25 della Costituzione, disciplinando e considerando lecita un'attivita' penalmente sanzionata dalla legge statale; Considerato che questa Corte ha gia' dichiarato la illegittimita' costituzionale della norma impugnata in parte qua (sentenza n. 43 del 1990); che, pertanto, la questione e' manifestamente inammissibile, essendo stata la norma censurata gia' espunta dall'ordinamento; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;