ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 61, quarto
 comma, della legge della Regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33  (Norme
 per  la  tutela  dell'ambiente),  promosso  con ordinanza emessa il 9
 gennaio 1990 dal Pretore di Treviso - Sezione distaccata di  Vittorio
 Veneto,  nel  procedimento penale a carico di Poli Dante, iscritta al
 n. 310 del  registro  ordinanze  1990  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  22, prima serie speciale, dell'anno
 1990;
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di Poli
 Dante, imputato della contravvenzione di cui agli artt. 16, lett. b),
 e  26  del  d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per avere effettuato lo
 stoccaggio  provvisorio  di  rifiuti  tossici  e  nocivi   senza   la
 prescritta autorizzazione, il Pretore di Treviso - Sezione distaccata
 di Vittorio Veneto, con ordinanza del 9 gennaio 1990 (R.O. n. 310 del
 1990),   ha   sollevato   questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 61, quarto comma,  della  legge  della  Regione  Veneto  16
 aprile  1985,  n.  33,  nella  parte  in  cui  esclude  la necessita'
 dell'autorizzazione regionale per gli accumuli temporanei di  rifiuti
 tossici e nocivi presso il produttore;
      che,  ad avviso del giudice remittente, non essendovi diversita'
 sostanziale tra la nozione di  stoccaggio  provvisorio  e  quella  di
 accumulo  temporaneo,  la disposizione regionale impugnata violerebbe
 il precetto di cui all'art. 117 della Costituzione,  riguardando  una
 materia  - lo smaltimento dei rifiuti - in cui non viene riconosciuta
 alle Regioni una potesta' legislativa  esclusiva  o  concorrente  con
 quella  statale,  ed,  inoltre, contrasterebbe con il principio della
 riserva di legge in favore dello Stato  in  materia  penale,  di  cui
 all'art.  25  della Costituzione, disciplinando e considerando lecita
 un'attivita' penalmente sanzionata dalla legge statale;
    Considerato  che questa Corte ha gia' dichiarato la illegittimita'
 costituzionale della norma impugnata in parte qua (sentenza n. 43 del
 1990);
      che,  pertanto,  la  questione  e' manifestamente inammissibile,
 essendo stata la norma censurata gia' espunta dall'ordinamento;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte costituzionale;