ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1916 del codice
 civile,  promosso  con  ordinanza  emessa  il  18  gennaio  1990  dal
 Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L.
 ed altri e l'Ente Ferrovie dello Stato ed altri, iscritta al  n.  272
 del  registro  ordinanze  1990  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  costituzione  dell'I.N.A.I.L. nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Torino, con ordinanza 18 gennaio
 1990, (R.O. n. 272 del 1990) - nel corso di quattro  giudizi  riuniti
 (promossi  a  seguito  di  un  incidente ferroviario nel quale alcuni
 operai erano periti ed altri si erano infortunati), aventi ad oggetto
 le  domande  di  risarcimento  proposte  dai danneggiati e la surroga
 dell'I.N.A.I.L.   per   le   indennita'   erogate   in    conseguenza
 dell'incidente    -    ha   sollevato   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 1916 cod.  civ.  nella  parte  in  cui  "non
 esclude  dal  regresso  dell'ente  assicuratore  le  somme dovute per
 titoli di danno autonomi rispetto a quelli che costituiscono  oggetto
 del rischio assicurato";
      che  l'Avvocatura  generale  dello Stato, costituitasi davanti a
 questa Corte  per  il  Presidente  del  consiglio  dei  ministri,  ha
 eccepito   l'inammissibilita'   della   questione   per   difetto  di
 motivazione sulla rilevanza;
      che  la  dimostrazione  della  pregiudizialita'  della questione
 rispetto alla decisione del giudizio a quo, non puo'  prescindere  da
 una  congrua  motivazione  sull'esistenza  e sulla quantificazione di
 danni alle persone, non risarciti dagli  enti  previdenziali,  ed  al
 pregiudizio che deriva in concreto, a taluna delle parti in causa, in
 ordine al risarcimento di detti danni, dall'esercizio  della  surroga
 cosi' come ammessa dalla norma impugnata;
      che,  nell'ordinanza di rimessione manca un'adeguata motivazione
 della rilevanza sotto tali profili;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;