ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1916 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 1990 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. ed altri e l'Ente Ferrovie dello Stato ed altri, iscritta al n. 272 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che il Tribunale di Torino, con ordinanza 18 gennaio 1990, (R.O. n. 272 del 1990) - nel corso di quattro giudizi riuniti (promossi a seguito di un incidente ferroviario nel quale alcuni operai erano periti ed altri si erano infortunati), aventi ad oggetto le domande di risarcimento proposte dai danneggiati e la surroga dell'I.N.A.I.L. per le indennita' erogate in conseguenza dell'incidente - ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1916 cod. civ. nella parte in cui "non esclude dal regresso dell'ente assicuratore le somme dovute per titoli di danno autonomi rispetto a quelli che costituiscono oggetto del rischio assicurato"; che l'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi davanti a questa Corte per il Presidente del consiglio dei ministri, ha eccepito l'inammissibilita' della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza; che la dimostrazione della pregiudizialita' della questione rispetto alla decisione del giudizio a quo, non puo' prescindere da una congrua motivazione sull'esistenza e sulla quantificazione di danni alle persone, non risarciti dagli enti previdenziali, ed al pregiudizio che deriva in concreto, a taluna delle parti in causa, in ordine al risarcimento di detti danni, dall'esercizio della surroga cosi' come ammessa dalla norma impugnata; che, nell'ordinanza di rimessione manca un'adeguata motivazione della rilevanza sotto tali profili; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;