ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge 23
 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e  trasferimento  delle  funzioni
 dell'Opera   nazionale   per   la   protezione   della  maternita'  e
 dell'infanzia), nel testo modificato con  l'art.  5  della  legge  1Œ
 agosto 1977, n. 563 (Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre
 1975, n. 698: "Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera
 nazionale  per  la  protezione  della  maternita'  e dell'infanzia"),
 promossi con le seguenti ordinanze:
      1)   ordinanza   emessa   il   13   maggio  1987  dal  Tribunale
 amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto  da  Amoni
 Antonia  ed  altri contro l'I.N.A.D.E.L. ed altro, iscritta al n. 275
 del registro ordinanze 1990 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990;
      2)   ordinanza   emessa   il   13   maggio  1987  dal  Tribunale
 Amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto  da  Lanza
 Pierina  ed  altre contro l'I.N.A.D.E.L. ed altro, iscritta al n. 319
 del registro ordinanze 1990 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto  che  con  le ordinanze indicate in epigrafe il Tribunale
 amministrativo regionale per il Lazio ha  sollevato,  in  riferimento
 agli  artt.  3  e  36  della  Costituzione, questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 9 della  legge  23  dicembre  1975,  n.  698
 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per
 la protezione della maternita' e dell'infanzia), nel testo modificato
 con l'art. 5 della legge 1Πagosto 1977, n. 563;
      che  la  questione e' stata sollevata sulla base del presupposto
 che la norma impugnata prevede per gli  ex  dipendenti  dell'O.N.M.I.
 trasferiti   alle  regioni  od  allo  Stato,  che  le  indennita'  di
 anzianita' per il servizio prestato  alle  dipendenze  di  tale  ente
 vadano  liquidate  all'atto  della definitiva cessazione dal servizio
 presso  gli  enti  di  destinazione,  non  sulla   base   dell'ultima
 retribuzione  percepita  presso  di  questi, ma di quella corrisposta
 dall'O.N.M.I. alla data del suo scioglimento (31 dicembre 1975);
    Considerato  che,  tale  questione,  gia'  sollevata  nei medesimi
 termini dallo stesso Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,
 e'  stata  dichiarata non fondata, "nei sensi di cui in motivazione",
 con la sentenza n.  164  del  1989,  "dovendosi  intendere  la  norma
 impugnata  nel  senso  che  l'indennita' di anzianita' vada calcolata
 sulla  base  dell'ultima  retribuzione  percepita  presso  l'ente  di
 destinazione";
      che   successivamente   la   questione   e'   stata   dichiarata
 manifestamente infondata con ordinanze nn. 541 e 208 del 1989;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;