ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 5, del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 ("Ordinamento interno dei servizi ospedalieri") e dell'art. 29, commi 2 e 3, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 ("Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali"), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 18 gennaio 1990 dal TAR del Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Gaglio Alfonso contro la U.S.L. n. 1 Triestina, iscritta al n. 317 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990; 2) ordinanza emessa il 22 dicembre 1989 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto dalla U.S.L. n. 8 delle Marche-Senigallia contro Giunti Maurizio, iscritta al n. 330 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Ritenuto che, con ordinanza del 12 dicembre 1989, il Consiglio di Stato ha sollevato, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29, secondo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, "nella parte in cui esclude il diritto del dipendente al compenso per l'espletamento di mansioni superiori a quelle della propria qualifica indipendentemente dalla durata delle stesse"; che, con ordinanza del 18 gennaio 1990, il Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia ha sollevato, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale "delle norme di cui al combinato disposto dell'art. 7, quinto comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui non prevedono una maggiorazione di retribuzione per l'ipotesi di esercizio, da parte dell'aiuto ospedaliero, delle mansioni proprie del primario oltre il termine di sessanta giorni, in caso di disponibilita' o vacanza del posto stesso"; che, ad avviso dei giudici remittenti, il limite temporale stabilito dall'art. 29, secondo comma, del citato d.P.R. n. 761 del 1979 comporta l'illegittimita' dell'esercizio, da parte dell'aiuto ospedaliero, delle mansioni superiori di primario protratto oltre il termine di sessanta giorni nell'anno solare, cosi' che non puo' derivarne, ne' in via di interpretazione di tale disposizione, ne' in base all'art. 2126 cod. civ., il diritto del prestatore di lavoro a una maggiorazione della retribuzione; che, peraltro, l'esclusione del diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni effettivamente svolte per il tempo eccedente il termine menzionato e' ritenuta contrastante con l'art. 36, primo comma, della Costituzione; che nei giudizi promossi davanti alla Corte con le ordinanze sopraddette e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata; Considerato che i due giudizi vanno riuniti e decisi con unico provvedimento, essendone oggetto la medesima questione; che con la sentenza n. 296 del 1990, confermativa della precedente sentenza n. 57 del 1989, questa Corte ha gia' riesaminato la questione dichiarandola infondata nei sensi precisati nella motivazione per quanto concerne l'art. 29, secondo comma, del d.P.R. n. 761 del 1979, e inammissibile per irrilevanza quanto all'art. 7, quinto comma, del d.P.R. n. 128 del 1969 e all'art. 29, terzo comma, del d.P.R. n. 761 del 1979; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 89, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;