ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 5Œ, del
 d.P.R. 27 marzo  1969,  n.  128  ("Ordinamento  interno  dei  servizi
 ospedalieri")  e  dell'art. 29, commi 2Œ e 3Œ, del d.P.R. 20 dicembre
 1979, n. 761 ("Stato giuridico del personale delle  unita'  sanitarie
 locali"), promossi con le seguenti ordinanze:
      1)   ordinanza   emessa   il   18   gennaio  1990  dal  TAR  del
 Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Gaglio  Alfonso  contro
 la  U.S.L.  n. 1 Triestina, iscritta al n. 317 del registro ordinanze
 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  23,
 prima serie speciale, dell'anno 1990;
     2)  ordinanza  emessa  il 22 dicembre 1989 dal Consiglio di Stato
 sul ricorso proposto dalla U.S.L. n. 8 delle Marche-Senigallia contro
 Giunti  Maurizio,  iscritta  al  n. 330 del registro ordinanze 1990 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  23,  prima
 serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto  che, con ordinanza del 12 dicembre 1989, il Consiglio di
 Stato ha sollevato, in riferimento all'art.  36  della  Costituzione,
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29, secondo comma,
 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, "nella parte in cui  esclude  il
 diritto  del  dipendente  al  compenso per l'espletamento di mansioni
 superiori a quelle della propria  qualifica  indipendentemente  dalla
 durata delle stesse";
      che,   con   ordinanza   del   18  gennaio  1990,  il  Tribunale
 amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia ha  sollevato,  in
 riferimento all'art. 36 della Costituzione, questione di legittimita'
 costituzionale "delle norme di cui al combinato disposto dell'art. 7,
 quinto comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui
 non prevedono una maggiorazione  di  retribuzione  per  l'ipotesi  di
 esercizio,  da  parte  dell'aiuto ospedaliero, delle mansioni proprie
 del primario  oltre  il  termine  di  sessanta  giorni,  in  caso  di
 disponibilita' o vacanza del posto stesso";
      che,  ad  avviso  dei  giudici  remittenti,  il limite temporale
 stabilito dall'art. 29, secondo comma, del citato d.P.R. n.  761  del
 1979  comporta  l'illegittimita'  dell'esercizio, da parte dell'aiuto
 ospedaliero, delle mansioni superiori di primario protratto oltre  il
 termine  di  sessanta  giorni  nell'anno  solare,  cosi' che non puo'
 derivarne, ne' in via di interpretazione di tale disposizione, ne' in
 base  all'art.  2126 cod. civ., il diritto del prestatore di lavoro a
 una maggiorazione della retribuzione;
      che, peraltro, l'esclusione del diritto al trattamento economico
 corrispondente alle  mansioni  effettivamente  svolte  per  il  tempo
 eccedente  il  termine menzionato e' ritenuta contrastante con l'art.
 36, primo comma, della Costituzione;
      che  nei  giudizi  promossi  davanti alla Corte con le ordinanze
 sopraddette e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei  Ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
 sia dichiarata inammissibile o comunque infondata;
    Considerato  che  i  due  giudizi vanno riuniti e decisi con unico
 provvedimento, essendone oggetto la medesima questione;
      che  con  la  sentenza  n.  296  del  1990,  confermativa  della
 precedente sentenza n. 57 del 1989, questa Corte ha gia'  riesaminato
 la  questione  dichiarandola  infondata  nei  sensi  precisati  nella
 motivazione per quanto concerne l'art. 29, secondo comma, del  d.P.R.
 n.  761  del 1979, e inammissibile per irrilevanza quanto all'art. 7,
 quinto comma, del d.P.R. n. 128 del 1969 e all'art. 29, terzo  comma,
 del d.P.R. n. 761 del 1979;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 89, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;