ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 110 del d.P.R.
 30  giugno  1965,  n.  1124  (Testo  Unico  delle  disposizioni   per
 l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
 malattie professionali), in relazione all'art. 545, primo comma,  del
 codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza  emessa il 21 settembre 1989 dal Pretore di Torino
 nel procedimento civile vertente  tra  Fedele  Giuseppina  e  Gallina
 Michele,  iscritta al n. 228 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  20,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1990;
      2)  ordinanza  emessa il 21 settembre 1989 dal Pretore di Torino
 nel procedimento  civile  vertente  tra  Enrico  Giuseppina  e  Rugin
 Tarcisio, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  20,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1990;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 26 giugno 1990 il Giudice
 relatore Mauro Ferri.
    Ritenuto  che con le ordinanze in epigrafe, di identico contenuto,
 il Pretore di Torino ha giudicato  rilevante,  e  non  manifestamente
 infondata  in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 110 del d.P.R. n.  1124  del
 30  giugno  1965:  "nella  parte in cui non prevede la pignorabilita'
 delle prestazioni indennitarie corrisposte dall'INAIL, nelle forme  e
 nei  limiti di cui all'art. 545, primo comma, del codice di procedura
 civile, in relazione al  soddisfacimento  di  crediti  aventi  natura
 alimentare";
    Considerato che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di
 rimessione, questa Corte ha dichiarato, con sentenza n.  572  del  13
 dicembre  1989,  la  illegittimita'  costituzionale dell'art. 110 del
 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124: "nella  parte  in  cui  non  consente,
 entro  i  limiti stabiliti dall'art. 2 n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950
 n. 180, la pignorabilita', per crediti alimentari dovuti  per  legge,
 delle rendite erogate dall'INAIL";
      che,  pertanto,  la disciplina della materia e' stata modificata
 in un senso che, pur non coincidendo  negli  esatti  termini,  appare
 quello auspicato dal giudice a quo, al quale, conseguentemente, vanno
 restituiti gli atti affinche'  compia  una  nuova  valutazione  della
 rilevanza della questione sollevata;