ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 11 e 17,
 primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure  urgenti
 per  il personale della scuola), convertito, con modificazioni, nella
 legge 4 luglio 1988, n. 246, e dell'art. 8- bis della legge 6 ottobre
 1988,   n.   426   (Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del
 decreto-legge 6  agosto  1988,  n.  323,  recante  finanziamento  del
 contratto  del  personale  della scuola, per il triennio 1988-1990, e
 norme per la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa  nel
 settore  della pubblica istruzione), promosso con ordinanza emessa il
 27 novembre 1989 dal Tribunale amministrativo regionale per il  Lazio
 su  ricorso  proposto da Fantini Rosanna ed altri contro il Ministero
 della pubblica istruzione, iscritta al n. 276 del registro  ordinanze
 1990  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21,
 prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 26 giugno 1990 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che  nel  corso  di alcuni giudizi in cui le ricorrenti,
 docenti  precarie,  avevano  impugnato  le   ordinanze   ministeriali
 applicative  della  legge  6  ottobre  1988,  n.  426,  il  Tribunale
 amministrativo regionale per il Lazio, con  ordinanza  emessa  il  27
 novembre   1989,  ha  sollevato,  in  riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11
 e  17,  primo  comma,  del  decreto-legge  3  maggio  1988,  n.  140,
 convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n.  246,  e
 dell'art. 8- bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito,
 con modificazioni, nella legge 6 ottobre 1988, n. 426, nella parte in
 cui   rispettivamente,   dispongono  le  immissioni  in  ruolo  degli
 insegnanti precari nel limite  dei  posti  disponibili  (anziche'  in
 soprannumero), conferendo altresi' alle nomine decorrenza dall'inizio
 dell'anno scolastico in corso (anziche'  dalle  date  previste  dalle
 leggi  n.  270  del  1982  e  n.  246 del 1988 per altre categorie di
 docenti);
      che  a  parere  del  giudice  a  quo,  a  causa  della censurata
 normativa, l'immissione in ruolo dei ricorrenti sarebbe  notevolmente
 differita   nel   tempo  rispetto  ad  altre  categorie  di  docenti,
 beneficiari della precedente normativa di sanatoria del precariato;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che  ha  concluso  per  la
 declaratoria  di inammissibilita' ovvero d'infondatezza richiamandosi
 alla sentenza n. 190 del 1990;
    Considerato  che  identica  questione  e'  gia'  stata  dichiarata
 infondata da questa Corte con sentenza n.  190  del  1990  e  che  il
 giudice  a  quo  non  aggiunge,  nella  propria  ordinanza, argomenti
 ulteriori o diversi rispetto a quelli a suo tempo esaminati;
      che la questione e' pertanto manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;