ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 11 e 17, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola), convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246, e dell'art. 8- bis della legge 6 ottobre 1988, n. 426 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, recante finanziamento del contratto del personale della scuola, per il triennio 1988-1990, e norme per la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa nel settore della pubblica istruzione), promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1989 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio su ricorso proposto da Fantini Rosanna ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione, iscritta al n. 276 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi in cui le ricorrenti, docenti precarie, avevano impugnato le ordinanze ministeriali applicative della legge 6 ottobre 1988, n. 426, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza emessa il 27 novembre 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11 e 17, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246, e dell'art. 8- bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 6 ottobre 1988, n. 426, nella parte in cui rispettivamente, dispongono le immissioni in ruolo degli insegnanti precari nel limite dei posti disponibili (anziche' in soprannumero), conferendo altresi' alle nomine decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico in corso (anziche' dalle date previste dalle leggi n. 270 del 1982 e n. 246 del 1988 per altre categorie di docenti); che a parere del giudice a quo, a causa della censurata normativa, l'immissione in ruolo dei ricorrenti sarebbe notevolmente differita nel tempo rispetto ad altre categorie di docenti, beneficiari della precedente normativa di sanatoria del precariato; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilita' ovvero d'infondatezza richiamandosi alla sentenza n. 190 del 1990; Considerato che identica questione e' gia' stata dichiarata infondata da questa Corte con sentenza n. 190 del 1990 e che il giudice a quo non aggiunge, nella propria ordinanza, argomenti ulteriori o diversi rispetto a quelli a suo tempo esaminati; che la questione e' pertanto manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;