ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 28
 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali
 e  miglioramenti  delle  pensioni), in relazione alle leggi 1Πaprile
 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione  della  pubblica
 sicurezza),  20  novembre  1987,  n.  472  (Conversione in legge, con
 modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1987, n.  387,  recante
 copertura  finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10
 aprile  1987,  n.  150,  di  attuazione   dell'accordo   contrattuale
 triennale  relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione
 agli altri Corpi di polizia), 11 luglio 1980, n. 312  (Nuovo  assetto
 retributivo-funzionale  del personale civile e militare dello Stato),
 e 6 agosto 1981, n. 432 (Conversione in legge, con modificazioni, del
 decreto-legge   6   giugno   1981,   n.  283,  concernente  copertura
 finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione
 degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei
 Ministeri e dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,
 nonche'  concessione di miglioramenti economici al personale civile e
 militare escluso dalla  contrattazione),  promossi  con  le  seguenti
 ordinanze:
      1) ordinanza emessa il 20 ottobre 1989 dalla Corte dei conti sul
 ricorso  proposto  da  Kronau  Gertrude  contro  il  Ministero  della
 pubblica istruzione, iscritta al n. 331 del registro ordinanze 1990 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  23,  prima
 serie speciale, dell'anno 1990;
      2) ordinanza emessa il 20 ottobre 1989 dalla Corte dei conti sul
 ricorso proposto da Tortorella Angelo contro la Direzione provinciale
 del Tesoro di Taranto, iscritta al n. 332 del registro ordinanze 1990
 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  23,  prima
 serie speciale, dell'anno 1990;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  giudizio  in cui la ricorrente,
 insegnante in pensione dal 10  settembre  1978,  aveva  richiesto  la
 riliquidazione   del  proprio  trattamento  sulla  base  delle  nuove
 retribuzioni stabilite per il personale in servizio  dalle  leggi  n.
 312  del  1980  e  n. 432 del 1981, la Corte dei conti, con ordinanza
 emessa il 20 ottobre 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
 36,   38   e   54   della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 5 della legge  28  dicembre  1988,  n.  544,
 "nella  parte  in  cui,  in luogo di disporre la riliquidazione delle
 pensioni in rapporto alla dinamica salariale",  cosi'  "come  attuata
 dalle  leggi  1Π aprile  1981,  n.  121  e 20 novembre 1987, n. 472,
 nonche' da tutta la normativa consimile,  come  la  legge  11  luglio
 1980,  n.  312  e  6  agosto  1981, n. 432, accorda unicamente dal 1Œ
 gennaio 1988 aumenti proporzionati ai periodi di riferimento";
      che il giudice a quo, dopo aver escluso che nell'ordinamento sia
 rinvenibile un  generale  principio  circa  la  riliquidazione  delle
 pensioni,  si  richiama  a  due  proprie ordinanze di rimessione - la
 prima emessa con riguardo  alle  "pensioni  d'annata"  dei  dirigenti
 dello  Stato, la seconda avente ad oggetto la posizione del personale
 delle forze di polizia - ed osserva come la ratio della  sentenza  di
 questa Corte n. 501 del 1988, concernente i magistrati ed equiparati,
 ben potrebbe essere estesa a tutte  le  categorie  di  personale  che
 hanno goduto di miglioramenti del trattamento di servizio;
      che anche se la ricorrente appartiene ad Amministrazione diversa
 rispetto agli interessati agli altri giudizi, a  parere  della  Corte
 rimettente,   il  dubbio  di  costituzionalita'  va  prospettato  con
 riferimento  a  tutta  la  normativa  che  ha  precluso   un'adeguata
 rivalutazione delle pensioni;
      che il giudice a quo sviluppa poi un ulteriore argomento secondo
 cui la  riliquidazione  automatica  sarebbe  oltretutto  preclusa  in
 concreto  da  una destinazione delle ritenute operate in favore della
 cassa delle pensioni  civili  e  militari  dello  Stato  a  finalita'
 diverse  dagli  originari scopi istituzionali, in quanto acquisiti al
 bilancio dello Stato;
      che  identica  questione e' stata sollevata dalla medesima Corte
 con ordinanza d'analogo tenore, emessa in pari data, nel corso di  un
 giudizio in cui il ricorrente, operaio della Difesa in quiescenza dal
 1971 aveva richiesto la riliquidazione della pensione;
      che  in  entrambi  i  giudizi  e'  intervenuto il Presidente del
 Consiglio dei ministri rappresentato dall'Avvocatura dello Stato  che
 ha  concluso  richiedendo alla Corte un provvedimento di restituzione
 degli atti al giudice a quo, secondo quanto gia' ordinato in  analogo
 precedente.
      considerato  che  i  giudizi, attesa l'analogia delle questioni,
 possono essere trattati congiuntamente;
      che  alcune  delle  norme impugnate sono gia' state sottoposte a
 questa  Corte  dal  medesimo  giudice  a  quo   secondo   un'identica
 prospettazione  volta  a  censurare  la legittimita' della normativa,
 asseritamente  impeditiva   dell'adeguamento   dei   trattamenti   di
 quiescenza a quelli di attivita';
      che  e' stato a riguardo disposta la restituzione degli atti per
 il riesame dell'intera problematica alla luce del  mutato  quadro  di
 riferimento  normativo  costituito  dalle  leggi 27 dicembre 1989, n.
 407, e 27 dicembre 1989, n. 409;
      che   la   medesima   soluzione   va   adottata   nella  specie,
 sostanzialmente invariati risultando i termini del problema;