ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 9-bis,
 9-ter, 9-quater e 9-quinquies del decreto legge 7  febbraio  1985  n.
 12, convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118 ("Misure finanziarie
 in favore delle aree  ad  alta  tensione  abitativa"),  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  18  giugno  1985  dal  Pretore  di  Modena nel
 procedimento civile vertente tra Montanini Enrico ed altri e  Tardini
 Luciano  ed  altro,  iscritta al n. 300 del registro ordinanze 1990 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  22,  prima
 serie speciale, dell'anno 1990;
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
 relatore Enzo Cheli;
    Ritenuto  che nel corso di un giudizio civile - promosso da Enrico
 Montanini ed altri nei confronti di Luciano e Gino Tardini al fine di
 ottenere la risoluzione per finita locazione di un rapporto locativo,
 per uso non abitativo, in corso all'entrata in vigore della legge  27
 luglio  1978, n. 392 e soggetto a proroga - l'adito Pretore di Modena
 sollevava - con ordinanza emessa il 18 giugno  1985  -  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 9-bis, 9-ter, 9-quater
 e 9-quinquies del decreto legge 7 febbraio  1985  n.  12,  convertito
 nella  legge  5 aprile 1985 n. 118, in relazione agli articoli 3 e 42
 della Costituzione;
      che  ad  avviso  dell'autorita'  remittente  le norme censurate,
 stabilendo per i contratti di cui agli artt. 67 e 71 della  legge  n.
 392  del  1978  il  diritto  al rinnovo alla scadenza prevista e gia'
 prorogata, hanno introdotto una sorta di  proroga  generalizzata,  in
 contrasto  con  il  principio  di  eguaglianza  e  con  il diritto di
 godimento della proprieta' privata;
    Considerato  che questa Corte, con la sentenza n. 108 del 1986, ha
 dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi  9-bis,
 9-ter,  9-quater  e  9-quinquies del decreto legge 7 febbraio 1985 n.
 12, convertito nella legge 5 aprile 1985 n. 118, sostenendo che,  una
 volta esauritosi il periodo transitorio stabilito dagli artt. 67 e 71
 della legge n. 392 del 1978 e dall'art.  15- bis della legge 25 marzo
 1982  n.  94,  le ulteriori proroghe dei precedenti rapporti locativi
 relativi ad immobili destinati  ad  uso  abitativo  determinavano  un
 irrazionale  ripristino  della legislazione vincolistica eccezionale,
 legislazione ormai superata dalla legge 27 luglio 1978, n.  392,  che
 "aveva riportato dopo vari decenni la materia nel regime ordinario";
      che,  dopo  tale decisione, e' stato adottato il decreto legge 9
 dicembre 1986 n. 832, convertito nella legge 6 febbraio 1987  n.  15,
 recante  "Misure  urgenti  in  materia  di  contratti di locazione di
 immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione";
      che si rende di conseguenza necessaria una rinnovata valutazione
 sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale,  alla
 luce  della  ricordata  sentenza  n.  108 del 1986 e della disciplina
 dettata dal ricordato D.L. n. 832 del 1986;
      che, a tal fine, vanno restituiti gli atti al Pretore di Modena.