ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 70 e 422 del
 codice di procedura penale, promosso con l'ordinanza emessa l'8 marzo
 1990  dal  Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
 Vibo Valentia nel procedimento penale a carico di  Inzillo  Salvatore
 ed altra, iscritta al n. 297 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  22,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto  che  il  giudice  delle  indagini  preliminari presso il
 Tribunale di Vibo Valentia ha sollevato, in riferimento agli artt.  3
 e  24  della  Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale
 degli artt. 70 e 422 del codice di procedura penale, nella  parte  in
 cui   consentono  al  giudice  di  disporre  d'ufficio  perizia  solo
 nell'ipotesi d'infermita' mentale sopravvenuta al fatto ed  escludono
 che  il  medesimo, nel corso dell'udienza preliminare, possa disporre
 perizia al fine di accertare lo stato  d'infermita'  di  mente  degli
 imputati;
      che  e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che  ha
 concluso  per  l'inammissibilita' e, in subordine, per l'infondatezza
 della sollevata questione;
    Considerato  che, a prescindere da ogni rilievo relativo al merito
 (sul quale peraltro la Corte si e'  gia'  pronunciata  rimarcando  la
 sostanziale  diversita' delle situazioni poste a raffronto: v. sentt.
 n. 23 e n. 127 del 1979), il provvedimento di rimessione e' del tutto
 carente  in  ordine  agli  elementi  indispensabili per apprezzare la
 rilevanza della questione nel giudizio a quo;
      che  inoltre  il  giudice  rimettente  ha  ignorato del tutto la
 possibilita'  di  accertare   l'eventuale   difetto   d'imputabilita'
 dell'imputato   mediante   il  meccanismo  d'integrazione  probatoria
 previsto dall'art. 422, primo comma, del codice di  procedura  penale
 ("temi  nuovi  o  incompleti  sui quali si rende necessario acquisire
 ulteriori informazioni"), di guisa che la questione risulta  proposta
 solo in via astratta e meramente eventuale;
      che   quindi   la   questione   va   dichiarata   manifestamente
 inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo
 comma,  delle  Norme  integrative  per  i  giudizi  avanti  la  Corte
 costituzionale.