ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 438, 439, 440
 e 442 del codice  di  procedura  penale,  promossi  con  le  seguenti
 ordinanze:
      1)  ordinanza  emessa il 16 febbraio 1990 dal Tribunale di Patti
 nel procedimento penale a carico di Foraci Antonino, iscritta  al  n.
 372 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990;
      2) ordinanza emessa il 27 aprile 1990 dal Tribunale di Massa nel
 procedimento penale a carico di Del Bergiolo Aldo, iscritta al n. 425
 del  registro  ordinanze  1990  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che il Tribunale di Patti, con ordinanza del 16 febbraio
 1990, ha sollevato, in riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,
 questione  di  legittimita'  degli artt. 438, 439 e 440 del codice di
 procedura penale, "nelle parti in cui non prevedono che  il  P.M.  in
 caso  di  dissenso deve enunciare le ragioni e nelle parti in cui non
 prevede che il giudice possa ritenere ingiustificato  il  dissenso  e
 possa,   quindi,  applicare  la  diminuzione  di  pena  prevista  per
 l'ipotesi di consenso del P.M.";
      e  che  un'analoga  questione ha sollevato il Tribunale di Massa
 con ordinanza del 27 aprile 1990, denunciando,  in  riferimento  agli
 artt.  3,  24, primo e secondo comma, 101, secondo comma, e 111 della
 Costituzione, il combinato disposto degli artt. 438 e 442 del  codice
 di  procedura  penale,  "nella  parte  in  cui  attribuisce efficacia
 vincolante al mancato consenso del P.M. e non prevede alcun controllo
 del giudice su tale potere vincolante";
      che  nel giudizio promosso dal Tribunale di Patti e' intervenuto
 il Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso
 dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato, riportandosi "integralmente"
 all'atto  di  intervento  depositato  con   riguardo   "ad   identica
 questione" sollevata dal Pretore di Rieti con ordinanza del 4 gennaio
 1990 (R.O. 145 del 1990);
    Considerato  che  i  giudizi  riguardano  un'identica  questione e
 vanno, quindi, riuniti;
      che   le   ordinanze   di   rimessione  sono  state  pronunciate
 anteriormente all'apertura  di  dibattimenti  promossi  dal  pubblico
 ministero  con rito direttissimo ai sensi dell'art. 449, terzo comma,
 del codice di procedura penale, rito in ordine  al  quale  "il  ruolo
 esplicato  dal  consenso  del  pubblico  ministero  forma  oggetto di
 autonoma previsione da parte  dell'art.  452,  secondo  comma"  dello
 stesso  codice,  donde l'impossibilita' per gli artt. 438, 439, 440 e
 442 di esso di ricevere diretta applicazione nei giudizi a quibus (v.
 sentenza n. 183 del 1990; ordinanze nn. 252, 300 e 386 del 1990);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;