ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 224, primo
 comma, del decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.  271  (Norme  di
 attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di procedura
 penale), promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1989 dal Pretore
 di  Verona  nel  procedimento  penale  a  carico di Prokuplja Izedin,
 iscritta al n. 388 del registro ordinanze  1990  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  25, prima serie speciale,
 dell'anno 1990;
    Udito  nella  camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il  Pretore di Verona, con ordinanza del 7 dicembre
 1989, ha sollevato, in riferimento all'art.  76  della  Costituzione,
 questione di legittimita' dell'art. 224, primo comma, del testo delle
 norme di attuazione di coordinamento  e  transitorie  del  codice  di
 procedura  penale  (testo  approvato  con  il  decreto legislativo 28
 luglio 1989, n.  271),  nella  parte  in  cui  prevede  l'arresto  in
 flagranza per la violazione dell'art. 152 del testo unico delle leggi
 di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 18 giugno 1931,
 n. 773;
    Considerato  che  la  questione  e' stata proposta nel corso di un
 procedimento a carico di persona imputata  per  violazione  dell'art.
 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
      e  che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, e' stato
 emanato il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme  urgenti  in
 materia  di  asilo  politico,  di  ingresso e soggiorno dei cittadini
 extracomunitari e di regolarizzazione dei  cittadini  extracomunitari
 ed  apolidi  gia'  presenti  nel  territorio dello Stato), convertito
 nella legge 28 febbraio  1990,  n.  39  (Conversione  in  legge,  con
 modificazioni,  del  decreto-legge  30 dicembre 1989, n. 416, recante
 norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso  e  soggiorno
 dei  cittadini  extracomunitari  e  di regolarizzazione dei cittadini
 extracomunitari ed apolidi, gia' presenti nel territorio dello Stato.
 Disposizioni in materia di asilo), con modificazioni concernenti, fra
 l'altro, l'art. 13, primo comma, che nel nuovo testo ha espressamente
 abrogato   l'art.  152  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
 sicurezza, approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
      e  che,  pertanto,  il  giudice a quo e' tenuto a verificare se,
 alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia
 tuttora  rilevante  (v.  ordinanze  n.  209, n. 255, n. 256 e 334 del
 1990);