ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 224, primo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1989 dal Pretore di Verona nel procedimento penale a carico di Prokuplja Izedin, iscritta al n. 388 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990; Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Pretore di Verona, con ordinanza del 7 dicembre 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 224, primo comma, del testo delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), nella parte in cui prevede l'arresto in flagranza per la violazione dell'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; Considerato che la questione e' stata proposta nel corso di un procedimento a carico di persona imputata per violazione dell'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; e che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, e' stato emanato il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato), convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi, gia' presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo), con modificazioni concernenti, fra l'altro, l'art. 13, primo comma, che nel nuovo testo ha espressamente abrogato l'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; e che, pertanto, il giudice a quo e' tenuto a verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante (v. ordinanze n. 209, n. 255, n. 256 e 334 del 1990);