ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 444 del codice
 di procedura penale, promosso con ordinanza  emessa  il  21  febbraio
 1990  dal  Pretore  di  Vasto, nel procedimento penale a carico di Di
 Martino Filomena, iscritta al n. 351 del registro  ordinanze  1990  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 24, prima
 serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  Camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Vasto,  con ordinanza emessa il 21
 febbraio 1990, ha promosso questione di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  444 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 13, 24, 25,
 101, 102 e 111 della Costituzione;
      che  il  Pretore  lamenta  che  la norma denunziata consente una
 comminatoria  di  pena  senza  giudizio  di  colpevolezza;  opera  un
 trasferimento del potere giurisdizionale alle parti; priva il giudice
 del potere di irrogare  una  pena  adeguata;  limita  l'esperibilita'
 dell'azione civile nel processo penale;
    Considerato   che   per   quanto  si  riferisce  alla  valutazione
 concernente l'adeguatezza della pena richiesta dalle parti, la  Corte
 ha   gia'   dichiarato,   con   sentenza   26  giugno  1990,  n.  313
 l'illegittimita' costituzionale del secondo comma dell'art. 444  cod.
 proc.  pen.,  nella  parte  in  cui  non prevede che il giudice possa
 valutare la congruita' della pena di cui  le  parti  hanno  richiesto
 l'applicazione;
      che  per  quanto riguarda l'esperibilita' dell'azione civile nel
 processo penale questa Corte, con sentenza  443  del  1990,  ha  gia'
 dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  444, secondo
 comma, secondo periodo, del codice di procedura penale,  nella  parte
 in  cui  non  prevede che il giudice condanni l'imputato al pagamento
 delle spese processuali in  favore  della  parte  civile,  salvo  che
 ritenga  di  disporne,  per  giusti motivi, la compensazione totale o
 parziale;
      che,  per  quanto  si  riferisce  alle altre questioni sollevate
 dall'ordinanza,   le   stesse   sentenze    ne    hanno    dichiarato
 l'infondatezza,  ne'  l'ordinanza  ha  prospettato  ragioni o profili
 nuovi;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte Costituzionale.