ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  19, primo
 comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento
 dell'edilizia  residenziale  pubblica; norme sulla espropriazione per
 pubblica utilita', modifiche ed integrazioni alle l. 17 agosto  1942,
 n.  1150, l. 18 aprile 1962, n. 167, l. 29 settembre 1964, n. 847, ed
 autorizzazione di  spesa  per  interventi  straordinari  nel  settore
 dell'edilizia   residenziale,   agevolata   e   convenzionata),  come
 modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per
 la  edificabilita'  dei  suoli),  promosso  con ordinanza emessa il 6
 aprile 1990 dalla Corte d'Appello di Trieste nel procedimento  civile
 vertente  tra  Giuseppe  Kraner  ed  altri  e  il Comune di Tarvisio,
 iscritta al n. 380 del registro ordinanze  1990  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  25, prima serie speciale,
 dell'anno 1990.
    Udito  nella  camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore.
    Ritenuto  che la Corte d'appello di Trieste, con ordinanza in data
 6 aprile 1990, ha sollevato questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  19, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come
 modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sotto  il
 profilo  che, precludendo agl'interessati, pur dopo l'espropriazione,
 in  mancanza  della  determinazione,  comunicazione  e  pubblicazione
 dell'indennita' di stima, la possibilita' di adire la Corte d'appello
 per  ottenere  la  giusta   indennita',   viola   l'art.   24   della
 Costituzione;
    Considerato  che  questa Corte, con la sentenza n. 67 del 1990, ha
 dichiarato   l'illegittimita'   costituzionale   della   disposizione
 impugnata,  nella  parte  in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione,
 non consente  agli  aventi  diritto  di  agire  in  giudizio  per  la
 determinazione dell'indennita', finche' manchi la relazione di stima;
      che,  successivamente,  questione  analoga  e'  stata dichiarata
 manifestamente inammissibile con ordinanza n. 235 del 1990;
      che,  pertanto,  anche la questione ora sollevata, va dichiarata
 manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.