ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita', modifiche ed integrazioni alle l. 17 agosto 1942, n. 1150, l. 18 aprile 1962, n. 167, l. 29 settembre 1964, n. 847, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilita' dei suoli), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1990 dalla Corte d'Appello di Trieste nel procedimento civile vertente tra Giuseppe Kraner ed altri e il Comune di Tarvisio, iscritta al n. 380 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990. Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore. Ritenuto che la Corte d'appello di Trieste, con ordinanza in data 6 aprile 1990, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sotto il profilo che, precludendo agl'interessati, pur dopo l'espropriazione, in mancanza della determinazione, comunicazione e pubblicazione dell'indennita' di stima, la possibilita' di adire la Corte d'appello per ottenere la giusta indennita', viola l'art. 24 della Costituzione; Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 67 del 1990, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della disposizione impugnata, nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione, non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennita', finche' manchi la relazione di stima; che, successivamente, questione analoga e' stata dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza n. 235 del 1990; che, pertanto, anche la questione ora sollevata, va dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.