ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  39, primo
 comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni
 di  immobili urbani), promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1990
 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto  da  Campanile  Romano
 contro  Bocchini  Clemente  ed altro, iscritta al n. 390 del registro
 ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che  nel  corso  di un giudizio concernente una sentenza
 della Corte d'appello di  Napoli,  confermativa  della  decisione  di
 primo  grado  che  aveva  dichiarato  improponibile  una  domanda  di
 riscatto di un  immobile  -  in  quanto  proposta  oltre  il  termine
 semestrale  di decadenza di cui all'art. 39, primo comma, della legge
 27 luglio 1978, n. 392 - la Corte di cassazione, con ordinanza emessa
 l'8   febbraio   1990,   ha   sollevato   questione  di  legittimita'
 costituzionale di quest'ultima disposizione, in relazione agli  artt.
 3 e 24 della Costituzione;
      che  la previsione della trascrizione dell'atto di trasferimento
 a titolo oneroso quale momento iniziale di decorrenza del termine  di
 decadenza,  a  parere  del giudice a quo, finirebbe per comprimere il
 diritto  di  riscatto  del  conduttore,  attraverso  il   fraudolento
 occultamento dell'avvenuto trasferimento, imponendo di fatto a questi
 l'onere di una periodica ispezione dei registri immobiliari;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che  ha  concluso  per  la
 declaratoria d'infondatezza della questione;
    Considerato  che la questione e' gia' stata dichiarata non fondata
 con la sentenza n. 228 del 1990 e che il giudice a quo non  prospetta
 argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli a suo tempo esaminati;
      che pertanto la questione e' manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.