ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  12, ultimo
 comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione  in  legge  del
 decreto-legge  30  gennaio  1971,  n.  5,  e nuove norme in favore di
 mutilati  ed  invalidi  civili),  come  autenticamente   interpretato
 dall'art.  1,  primo  comma,  della  legge  13  dicembre 1986, n. 912
 (Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30
 marzo  1971,  n.  118,  e  dell'art.  7, ultimo comma, della legge 26
 maggio 1970, n. 381, in  materia  di  quote  di  assegni  o  pensioni
 spettanti  agli  eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti),
 promossi con le seguenti ordinanze:
    1)  ordinanza  emessa  il 20 ottobre 1989 dal Pretore di Parma nel
 procedimento civile vertente tra  Barbieri  Pomezia  e  il  Ministero
 dell'interno,  iscritta  al  n.  344  del  registro  ordinanze 1990 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  24,  prima
 serie speciale, dell'anno 1990;
   2)  ordinanza  emessa  il  26 ottobre 1989 dal Pretore di Parma nel
 procedimento civile vertente tra  Bologni  Silvano  ed  il  Ministero
 dell'Interno,  iscritta  al  n.  345  del  registro  ordinanze 1990 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  24,  prima
 serie speciale, dell'anno 1990;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 15 ottobre 1990 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che il Pretore di Parma, nei giudizi civili tra Barbieri
 Pomezia ed il Ministero dell'interno  e  tra  Bologni  Silvano  e  lo
 stesso  Ministero  dell'interno, aventi ad oggetto il pagamento della
 indennita' di accompagnamento e della pensione di inabilita'  civile,
 con  ordinanze  del 26 ottobre 1989 (R.O. nn. 344 e 345 del 1990), ha
 sollevato questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  12,
 ultimo  comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, come autenticamente
 interpretato dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre  1986,
 n.  912,  nella  parte  in  cui  subordina il diritto degli eredi del
 mutilato  e  dell'invalido  civile  di  percepire  la   pensione   di
 invalidita'  o  inabilita'  alla condizione che la morte del de cuius
 sia avvenuta in epoca  successiva  all'accertamento  dello  stato  di
 invalidita' da parte dell'apposita Commissione sanitaria;
      che secondo il giudice remittente sarebbero violati:
        a)  l'art.  3  della Costituzione in quanto, mentre si ritiene
 che  l'accertamento  dell'invalidita'  debba  essere  effettuato   in
 persona  dell'invalido,  d'altra  parte si afferma che la sussistenza
 delle  condizioni  per  il   riconoscimento   della   indennita'   di
 accompagnamento puo' accertarsi su base documentale;
        b)  gli artt. 24 e 113 della Costituzione in quanto il decesso
 dell'interessato  durante  il  giudizio  di   accertamento   dovrebbe
 comportare   l'estinzione  del  processo  e  del  diritto  soggettivo
 dell'erede alle  quote  gia'  maturate  senza  che  si  verifichi  la
 successione nel processo;
      che  le  parti  private  Barbieri  Pomezia  e  Bologni  Silvano,
 costituitesi   nel   giudizio,   hanno   richiesto    una    sentenza
 interpretativa di rigetto o una declaratoria di illegittimita';
      che,  invece, l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nei
 due giudizi  in  rappresentanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri,  ha concluso per la manifesta infondatezza della questione,
 essendo identica ad altre gia' decise nello stesso senso;
    Considerato  che  i  due  giudizi,  siccome  prospettano la stessa
 questione, per evidenti  ragioni  di  connessione,  vanno  riuniti  e
 decisi con un unico provvedimento;
      che   la  questione  e'  stata  gia'  dichiarata  manifestamente
 infondata (ordd. nn. 61, 264, 475 e 486 del 1989; n. 391 del 1990);
      che  non  sono  stati dedotti motivi nuovi e diversi che possano
 portare ad un mutamento della decisione;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;