ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 13, terzo comma,
 del decreto-legge 12  settembre  1983,  n.  463  (Misure  urgenti  in
 materia  previdenziale  e sanitaria e per il contenimento della spesa
 pubblica,   disposizioni   per   vari    settori    della    pubblica
 amministrazione   e  proroga  di  taluni  termini),  convertito,  con
 modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, promossi con  n.
 2  ordinanze emesse il 2 e il 23 marzo 1990 dal Pretore di Torino nei
 procedimenti  civili  vertenti  tra  Bosco  Franco  e  la  S.I.P.   e
 l'I.N.P.S. e tra Albanese Rosolino e la s.c.r.l. Cooperativa Piemonte
 e l'I.N.P.S., iscritte ai nn. 377 e 378 del registro ordinanze 1990 e
 pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 25, prima
 serie speciale, dell'anno 1990;
    Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S.;
    Udito  nella  camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto  che  con le due ordinanze di identico tenore indicate in
 epigrafe il Pretore di Torino ha sollevato questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  13,  terzo  comma,  del  decreto-legge  12
 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti  in  materia  previdenziale  e
 sanitaria  e  per  il contenimento della spesa pubblica, disposizioni
 per vari settori della pubblica amministrazione e proroga  di  taluni
 termini),  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge 11 novembre
 1983, n. 638, nella parte in cui, ai fini  della  retribuibilita'  ex
 art. 2110 cod. civ. delle assenze per cure idrotermali, richiederebbe
 - secondo  l'interpretazione  delle  Sezioni  Unite  della  Corte  di
 cassazione - l'indifferibilita' di tali cure fino al periodo feriale:
 cio' che darebbe luogo a contrasto con gli artt. 3, 32, 36, 38 e  102
 della Costituzione;
      che  l'I.N.P.S.,  costituitosi in entrambi i giudizi, ha chiesto
 che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;
    Considerato  che  tale  questione,  gia'  sollevata  dal  medesimo
 Pretore con altre ordinanze di tenore identico a quelle qui in esame,
 e'  stata  dichiarata non fondata, "nei sensi di cui in motivazione",
 con la sentenza n. 297  del  1990  e  manifestamente  infondata,  con
 l'ordinanza n. 459 del 1990;
      che alla medesima conclusione deve pervenirsi nel caso in esame,
 non essendo stati addotti argomenti nuovi;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;