ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 2 e il 23 marzo 1990 dal Pretore di Torino nei procedimenti civili vertenti tra Bosco Franco e la S.I.P. e l'I.N.P.S. e tra Albanese Rosolino e la s.c.r.l. Cooperativa Piemonte e l'I.N.P.S., iscritte ai nn. 377 e 378 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S.; Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Ritenuto che con le due ordinanze di identico tenore indicate in epigrafe il Pretore di Torino ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui, ai fini della retribuibilita' ex art. 2110 cod. civ. delle assenze per cure idrotermali, richiederebbe - secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione - l'indifferibilita' di tali cure fino al periodo feriale: cio' che darebbe luogo a contrasto con gli artt. 3, 32, 36, 38 e 102 della Costituzione; che l'I.N.P.S., costituitosi in entrambi i giudizi, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata; Considerato che tale questione, gia' sollevata dal medesimo Pretore con altre ordinanze di tenore identico a quelle qui in esame, e' stata dichiarata non fondata, "nei sensi di cui in motivazione", con la sentenza n. 297 del 1990 e manifestamente infondata, con l'ordinanza n. 459 del 1990; che alla medesima conclusione deve pervenirsi nel caso in esame, non essendo stati addotti argomenti nuovi; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;