ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonche' per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1990 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra lo I.A.C.P. della Provincia di Napoli e Colucci Rosa, iscritta al n. 376 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto che il Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della Provincia di Napoli aveva emesso decreto di rilascio di un alloggio, a seguito della morte del conduttore, nei confronti della convivente more uxorio di quest'ultimo; che, accolta dal Pretore l'opposizione dalla stessa proposta, il Tribunale di Napoli, adito in appello dall'Istituto, ha sollevato, con ordinanza emessa il 4 aprile 1990, questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dell'art. 12 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, nella parte in cui non prevede, fra i successibili nella titolarita' dell'assegnazione in locazione semplice dell'alloggio, il convivente more uxorio dell'assegnatario in caso di morte di quest'ultimo; che il giudice a quo argomenta sinteticamente nel senso di una estensione all'ipotesi in esame dei princip/' affermati da questa Corte nella sentenza n. 404 del 1988; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione; Considerato che l'impugnato art. 12 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, concerne l'ipotesi di successione nella posizione dell'aspirante assegnatario in caso di morte di questi e riguarda percio' la fase procedimentale del concorso per l'assegnazione, logicamente precedente l'instaurazione della locazione; che, viceversa, il decreto di rilascio opposto nel giudizio a quo e' stato emesso in riferimento al ben diverso caso di occupazione senza titolo ex art. 18 del d.P.R. citato; che pertanto si controverte intorno a situazioni successive alla conclusione del rapporto locatizio conseguente la morte del conduttore, in cui l'alloggio e' gia' tornato nella disponibilita' dell'Istituto; che, d'altra parte, non e' possibile alcun riferimento alla delibera CIPE 19 novembre 1981 - che individua anche ai fini della successione un piu' ampio concetto di nucleo familiare al quale deve adeguarsi il legislatore regionale - perdurando a riguardo l'assenza di tale disciplina nella regione Campania; che la questione e' del tutto priva di rilevanza sull'esito del giudizio avente ad oggetto altra normativa e va quindi dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;