ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 12 del d.P.R.
 30 dicembre 1972, n. 1035  (Norme  per  l'assegnazione  e  la  revoca
 nonche'  per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione
 degli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica),  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  4  aprile  1990  dal  Tribunale  di Napoli nel
 procedimento civile vertente  tra  lo  I.A.C.P.  della  Provincia  di
 Napoli e Colucci Rosa, iscritta al n. 376 del registro ordinanze 1990
 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  25,  prima
 serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che  il  Presidente  dell'Istituto  autonomo per le case
 popolari della Provincia di Napoli aveva emesso decreto  di  rilascio
 di  un  alloggio, a seguito della morte del conduttore, nei confronti
 della convivente more uxorio di quest'ultimo;
      che, accolta dal Pretore l'opposizione dalla stessa proposta, il
 Tribunale di Napoli, adito in appello  dall'Istituto,  ha  sollevato,
 con  ordinanza  emessa  il  4  aprile 1990, questione di legittimita'
 costituzionale, in relazione agli artt. 2  e  3  della  Costituzione,
 dell'art. 12 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, nella parte in cui
 non prevede, fra i successibili nella  titolarita'  dell'assegnazione
 in  locazione  semplice  dell'alloggio,  il  convivente  more  uxorio
 dell'assegnatario in caso di morte di quest'ultimo;
      che  il  giudice a quo argomenta sinteticamente nel senso di una
 estensione all'ipotesi in esame dei  princip/'  affermati  da  questa
 Corte nella sentenza n. 404 del 1988;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato   dall'Avvocatura   dello   Stato,   concludendo    per
 l'infondatezza della questione;
    Considerato  che  l'impugnato art. 12 del d.P.R. 30 dicembre 1972,
 n.  1035,  concerne  l'ipotesi   di   successione   nella   posizione
 dell'aspirante  assegnatario  in  caso  di morte di questi e riguarda
 percio' la  fase  procedimentale  del  concorso  per  l'assegnazione,
 logicamente precedente l'instaurazione della locazione;
      che,  viceversa,  il  decreto di rilascio opposto nel giudizio a
 quo e' stato emesso in riferimento al ben diverso caso di occupazione
 senza titolo ex art. 18 del d.P.R. citato;
      che pertanto si controverte intorno a situazioni successive alla
 conclusione  del  rapporto  locatizio  conseguente   la   morte   del
 conduttore,  in  cui  l'alloggio e' gia' tornato nella disponibilita'
 dell'Istituto;
      che,  d'altra  parte,  non  e'  possibile alcun riferimento alla
 delibera CIPE 19 novembre 1981 - che individua anche  ai  fini  della
 successione  un piu' ampio concetto di nucleo familiare al quale deve
 adeguarsi il legislatore regionale - perdurando a riguardo  l'assenza
 di tale disciplina nella regione Campania;
      che  la questione e' del tutto priva di rilevanza sull'esito del
 giudizio avente ad oggetto altra normativa  e  va  quindi  dichiarata
 manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;