ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 aprile 1990 dal Pretore di Reggio Emilia, Sezione distaccata di Correggio, nel procedimento penale a carico di Pellacani Andrea ed altro, iscritta al n. 464 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 14 novembre 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che il Pretore di Reggio Emilia, sezione distaccata di Correggio, con ordinanza 3 aprile 1990 ha promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 102 della Costituzione; che il Pretore lamenta in sostanza che la norma denunziata priva il giudice di potere giurisdizionale; Considerato che identica questione e' stata ritenuta non fondata con la sentenza n. 313 del 1990 e che l'ordinanza non adduce nuovi argomenti; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;