ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 444 del codice
 di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3  aprile  1990
 dal  Pretore  di  Reggio Emilia, Sezione distaccata di Correggio, nel
 procedimento penale a carico di Pellacani Andrea ed  altro,  iscritta
 al  n.  464  del  registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica, n. 33, prima  serie  speciale,  dell'anno
 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 14 novembre 1990 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto  che  il  Pretore di Reggio Emilia, sezione distaccata di
 Correggio, con ordinanza 3  aprile  1990  ha  promosso  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  444  del codice di procedura
 penale, in riferimento all'art. 102 della Costituzione;
      che il Pretore lamenta in sostanza che la norma denunziata priva
 il giudice di potere giurisdizionale;
    Considerato  che  identica questione e' stata ritenuta non fondata
 con la sentenza n. 313 del 1990 e che l'ordinanza  non  adduce  nuovi
 argomenti;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi
 alla Corte costituzionale;