ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma,
 della legge 27 ottobre 1988, n. 458 (Concorso dello Stato nella spesa
 degli  enti  locali  in  relazione  ai pregressi maggiori oneri delle
 indennita' di esproprio), promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio
 1990 dalla Corte d'appello di Milano nel procedimento civile vertente
 tra la Soc.
 Cooperativa  Acli Rosella a r.l. ed altre e Jacometti Angelo Piero ed
 altri, iscritta al n. 465 del registro ordinanze  1990  e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  33,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  costituzione  di Jacometti Angelo Piero nonche'
 l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto  che  la  Corte  d'appello  di  Milano,  con ordinanza 30
 gennaio 1990, ha sollevato questione di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  3,  primo  comma,  della legge 27 ottobre 1988, n. 458, il
 quale statuisce che  "il  proprietario  del  terreno  utilizzato  per
 finalita'    di   edilizia   residenziale   pubblica,   agevolata   e
 convenzionata, ha  diritto  al  risarcimento  del  danno  causato  da
 provvedimento   espropriativo  dichiarato  illegittimo  con  sentenza
 passata in giudicato, con esclusione della retrocessione del bene";
      che   il   giudice  a  quo  ha  dedotto  il  contrasto  di  tale
 disposizione con l'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione
 sotto  il profilo della lesione della riserva di legge ivi stabilita,
 "finendo per consentire l'espropriazione anche al di fuori  dei  casi
 previsti  dalla  legge",  equiparando gli effetti di un provvedimento
 espropriativo legittimo a quelli di un atto ablatorio assunto  al  di
 fuori della prescrizione normativa;
    Considerato  che  questa  Corte  si  e'  gia'  pronunciata  su una
 questione in tutto analoga, dichiarandola non fondata con la sentenza
 n. 384 del 1990;
      che  non  sono  stati  dedotti  nuovi  profili  d'illegittimita'
 rispetto a quelli gia' esaminati;
    Visti  gli  artt.  26  della  legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;