ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, sesto comma,
 della legge 2 maggio 1990, n. 104  (Modifiche  ed  integrazioni  alla
 legge  24  dicembre  1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione
 delle  servitu'  militari),  promosso  con  ricorso  della  Provincia
 autonoma  di  Trento,  notificato  il  6  giugno  1990, depositato in
 cancelleria il 14 giugno successivo ed iscritto al n. 44 del registro
 ricorsi 1990;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  27  novembre  1990  il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Udito l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Trento;
                           Ritenuto in fatto
    Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il
 6 giugno 1990 e depositato il 14 giugno 1990 la Provincia autonoma di
 Trento   ha   sollevato   questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  1,  sesto  comma,  della  legge  2  maggio  1990,  n.  104
 (Modifiche  e  integrazioni  alla  legge  24  dicembre  1976, n. 898,
 concernente nuova regolamentazione delle  servitu'  militari),  nella
 parte  in  cui non dispone che i rappresentanti delle due province in
 seno al comitato misto paritetico di cui al primo comma dello  stesso
 articolo  sono  nominati  (anziche'  dal  Presidente  della Giunta su
 designazione del Consiglio) dalla Giunta provinciale  rispettiva,  in
 riferimento all'art. 54, n. 6, dello Statuto speciale T.-A.A. (d.P.R.
 31 agosto 1972, n. 670) e all'art. 136 Cost.
    Secondo  la  Provincia,  la  norma  impugnata,  nel  modificare la
 composizione   del   comitato   misto   paritetico,   ripropone   una
 disposizione  (la  nomina  da  parte  del Presidente della Giunta dei
 propri rappresentanti, su designazione del Consiglio) gia' dichiarata
 costituzionalmente  illegittima  con  sentenza  n.167  del  1987  per
 contrasto con la invocata norma statutaria, secondo cui  le  generali
 attribuzioni della Provincia spettano alla Giunta.
    Da  cio'  una  violazione  anche  dell'art. 136 Cost. da parte del
 legislatore che ha "riprodotto" tale norma incostituzionale.
                         Considerato in diritto
    1.   -   Con   sentenza   n.  167  del  1987  ebbe  a  dichiararsi
 l'illegittimita'  costituzionale,  nei   confronti   delle   Province
 autonome  di  Bolzano  e di Trento, dell'art. 3, settimo comma, della
 legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitu'
 militari),  nella  parte  in cui non disponevasi che i rappresentanti
 delle due Province in seno al comitato misto  paritetico  di  cui  al
 comma  primo  dello stesso articolo fossero da nominarsi dalla Giunta
 provinciale  rispettiva,  anziche'  dal   Presidente   della   Giunta
 regionale   su   designazione,   con  voto  limitato,  del  Consiglio
 regionale.
    2.1   -   Il  predetto  comma  settimo  e'  stato  successivamente
 sostituito (art. 1, sesto comma, della legge 2 maggio 1990, n. 104  -
 Modifiche  ed  integrazioni  della  legge  24  dicembre 1976, n. 898,
 concernente  nuova   regolamentazione   delle   servitu'   militari),
 lasciandosi  integra  -  tuttavia  - l'originaria formulazione (prec.
 punto 1), rimettendo, cioe',  la  nomina  di  cui  trattasi  al  solo
 presidente della provincia.
    Il  che  contrasta come gia' contrastava la precedente norma, e da
 qui il nuovo ricorso, con lo Statuto speciale  per  il  Trentino-Alto
 Adige  (art. 54, n. 6, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) la' dove e'
 stabilito che le attribuzioni demandate alla Provincia spettano  alla
 rispettiva Giunta.
    2.2  -  L'odierna  vicenda, recando la reiterazione puntuale della
 precedente, comporta la violazione, altresi',  dell'art.  136,  comma
 primo,   della  Costituzione,  precetto  che  impone  al  legislatore
 ordinario di uniformarsi  alla  immediata  cessazione  dell'efficacia
 giuridica della disposizione illegittima (sent. n. 922 del 1988).
    3.  -  La  norma  in esame va, dunque, dichiarata illegittima, nel
 senso che nella  Regione  Trentino-Alto  Adige  compete  alle  Giunte
 provinciali,  e  ad  esclusione  di  qualsiasi  diversa  procedura di
 designazione, la nomina dei  rispettivi  rappresentanti  in  seno  al
 comitato misto paritetico di reciproca consultazione nella materia de
 qua.