ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 423 del codice
 della navigazione, promosso con ordinanza emessa il 19  ottobre  1988
 dal  Tribunale  di  Genova  nel  procedimento  civile vertente tra la
 S.p.a.  Italia  Assicurazioni  e  la  S.r.l.   Compagnia   Sarda   di
 navigazione marittima, iscritta al n. 562 del registro ordinanze 1990
 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  38,  prima
 serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto che il Tribunale di Genova, con ordinanza 19 ottobre 1988
 - emessa nel corso  di  un  giudizio  promosso  da  una  societa'  di
 assicurazione,  la  quale agiva in via di surrogazione nel credito di
 un  proprio  assicurato  danneggiato  dal  vettore  per  la   mancata
 riconsegna  di  un  carico  a  lui affidato in base a un contratto di
 trasporto marittimo tra due porti italiani - ha  sollevato  questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 423 cod. nav. (per contrasto
 con l'art. 3 della Costituzione) nelle parti  in  cui  disciplina  la
 limitazione   di   responsabilita'  del  vettore,  nella  ipotesi  di
 trasporti nazionali, in  modo  meno  favorevole  all'"utente  privato
 occasionale",   rispetto  alla  normativa  uniforme,  in  materia  di
 rilevanza della colpa grave e in materia di misura per sola unita' di
 carico, per i trasporti internazionali;
      che il giudice a quo ha dedotto:
        a)  che,  secondo  il  disposto  dell'art.  423  cod. nav., il
 vettore  non   decade   dal   beneficio   della   limitazione   della
 responsabilita', ove il caricatore non abbia dichiarato anteriormente
 all'imbarco il valore del carico, neppure nel caso  di  colpa  grave,
 mentre  per i trasporti internazionali la convenzione di Bruxelles 25
 agosto 1924 sulla  polizza  di  carico,  cosi'  come  modificata  dai
 protocolli  di  Bruxelles del 23 febbraio 1968 e del 21 dicembre 1979
 (c.d. Regole dell'Aja-Visby),  prevede  la  decadenza  dal  beneficio
 della  limitazione  ove  venga  fornita  la  prova  che  il danno sia
 derivato  da  un  atto  od  omissione  del   vettore   commessi   con
 l'intenzione  di  provocare  un danno oppure "temerariamente e con la
 consapevolezza che un danno probabilmente ne sarebbe derivato";
        b)  che  la  normativa  della  limitazione  esclusivamente per
 "unita' di carico", prevista  dall'art.  423  cod.  nav.,  differisce
 anch'essa  dalla  vigente  disciplina  del  trasporto internazionale,
 cosi' come risultante dalla anzidetta normativa uniforme: i parametri
 di misura del risarcimento sono, infatti, resi piu' favorevoli, per i
 trasporti internazionali, dall'apposita,  alternativa  previsione  di
 "una formula mista, in cui l'unita' di carico concorre con il peso";
    Considerato   che   dinanzi  a  questa  Corte  e'  intervenuto  il
 Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
 dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,   la   quale  ha  dedotto
 l'irrilevanza  della  questione,   chiedendo   che   sia   dichiarata
 inammissibile;
      che,  in  effetti, il giudice a quo ha sollevato la questione in
 relazione alla  disciplina  dettata  dall'art.  423  cod.  nav.,  con
 riguardo  al  regime  di  responsabilita'  ivi  stabilito  per quanto
 concerne i contratti di trasporto stipulati dal c.d. "utente  privato
 occasionale";
      che,   inoltre,   i   profili   d'illegittimita'  costituzionale
 attengono all'ipotesi, regolata dall'art. 423 cod. nav.  diversamente
 dalla   normativa   uniforme,  di  danno  risultante  da  un  atto  o
 un'omissione  del  vettore  commessi   "temerariamente   o   con   la
 consapevolezza  che un danno probabilmente ne sarebbe derivato" (c.d.
 colpa temeraria e consapevole), nonche' all'ipotesi che  i  parametri
 di  misura  del danno, previsti dalla anzidetta normativa, siano piu'
 favorevoli al caricatore di quello previsto dall'art. 423  cod.  nav.
 Le   Regole   dell'Aja-Visby  (come  modificate  dal  gia'  ricordato
 Protocollo  del  1979)  prevedono,  infatti,  in   alternativa   alla
 originaria  limitazione riferita al "collo o unita'", un altro limite
 commisurato al chilogramma di merce perduta o  danneggiata,  se  piu'
 elevato dell'altra;
      che,  peraltro, dall'ordinanza di rimessione non risulta che nel
 caso sottoposto al giudice a quo  il  contratto  di  trasporto  fosse
 stato  stipulato  da  un  "utente  privato occasionale" (circostanza,
 questa, contestata dall'Avvocatura generale  dello  Stato,  la  quale
 rileva  che,  secondo  quanto  si  evince  dagli  atti,  utente della
 prestazione era la "Trasporti isolani  s.r.l.",  cioe',  un  "vettore
 professionale");
      che, inoltre, la "possibilita' di deroga attribuita alle parti",
 considerata   dall'ordinanza   "particolarmente   difficoltosa"   per
 l'"utente privato occasionale", non appare valutata in concreto anche
 con riferimento al ricorso alla dichiarazione di  valore,  in  ordine
 alla  sua  agevole  esplicazione  (cfr.  sentenza  di questa Corte 29
 novembre 1987, n. 401);
      che  dall'ordinanza  di  rimessione  non  risulta neppure che la
 perdita della merce, in relazione alla  quale  si  controverteva  nel
 giudizio a quo, fosse da ascrivere a un atto od omissione del vettore
 commessi temerariamente o con la consapevolezza che probabilmente  ne
 sarebbe derivato un danno, ne' che, nel caso di specie, il ricorso ai
 parametri di misura del danno previsti dalla normativa  uniforme,  in
 concreto   applicati,   avrebbe  condotto  ad  un  risarcimento  piu'
 vantaggioso per il danneggiato;
      che  nell'ordinanza  di  rimessione  manca  quindi la necessaria
 motivazione dalla rilevanza  della  questione,  in  tutti  i  profili
 richiamati,  in  contrasto  con  quanto prescritto dall'art. 23 della
 legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;