ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 19 del regio
 decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418 (Estensione ai salariati degli
 Enti  locali dell'obbligo della iscrizione all'I.N.I.E.L. e modifiche
 all'ordinamento dell'istituto stesso), convertito in legge  7  giugno
 1934,  n.  1088,  in  relazione  all'art.  2,  terzo comma, del regio
 decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295  (Ricupero  dei  crediti  verso
 impiegati   e  pensionati,  e  presentazione  biennale  di  stipendi,
 pensioni ed altri emolumenti), ed all'art. 3  della  legge  20  marzo
 1980,  n.  75 (Proroga del termine previsto dall'art. 1 della legge 6
 dicembre 1979, n.  610,  in  materia  di  trattamento  economico  del
 personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza;
 norme in  materia  di  computo  della  tredicesima  mensilita'  e  di
 riliquidazione   della   indennita'   di   buonuscita   e   norme  di
 interpretazione e di attuazione dell'art. 6  della  legge  29  aprile
 1976,  n.  177,  sul  trasferimento  degli  assegni vitalizi al Fondo
 sociale e riapertura  dei  termini  per  la  opzione),  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  1›  giugno  1990  dal  Pretore  di Venezia nei
 procedimenti civili riuniti vertenti tra Casarin Margherita ed  altri
 e  l'I.N.A.D.E.L.,  iscritta  al n. 545 del registro ordinanze 1990 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  38,  prima
 serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Venezia,  nei  procedimenti civili
 riuniti promossi contro l'I.N.A.D.E.L. da Casarin  Margherita,  Gallo
 Ornella  e  Bonaldo Severino, tutti dipendenti di Ente ospedaliero e,
 successivamente, U.L.S.S., rispettivamente  dal  1965  al  12  maggio
 1980,  dal  1974  al  18 dicembre 1981, dal 1968 al 30 aprile 1981, e
 tutti con rapporto di lavoro cessato per dimissioni volontarie  senza
 avere  diritto  a pensione, con ordinanza del 1› giugno 1990 (R.O. n.
 545 del 1990), ha sollevato questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  19  del  regio  decreto-legge  2  novembre  1933, n. 2418,
 convertito in legge 7 giugno 1934, n. 1088, in relazione all'art.  2,
 terzo  comma,  del  regio  decreto-legge  19 gennaio 1939, n. 295, ed
 all'art. 3 della legge 20 marzo 1980, n. 75;
      che,  secondo il giudice remittente, risulterebbe violato l'art.
 3 della Costituzione, perche', mentre per i ricorrenti la  indennita'
 premio  di  servizio da corrispondersi dall'I.N.A.D.E.L. (v. sentenza
 Corte costituzionale n. 763 del 1988) si prescrive in cinque anni, la
 indennita'  di  buonuscita da erogarsi ai dipendenti statali, analoga
 per natura e funzione all'altra, si prescrive in dieci anni;
      che  lo  stesso  giudice  remittente  ha  ritenuto  la questione
 sollevata  rilevante,  in  quanto   altrimenti   i   ricorrenti   non
 percepirebbero  la  detta  indennita'  essendo  trascorsi cinque anni
 dalla cessazione dal servizio, nonche' non manifestamente infondata;
      che  l'ordinanza  e' stata regolarmente notificata, comunicata e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;
      che  l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio
 in rappresentanza del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ha
 concluso per la infondatezza della questione;
    Considerato  che  ai  dipendenti  degli  enti  locali  cessati dal
 servizio senza avere maturato il diritto alla pensione viene  erogato
 dall'I.N.A.D.E.L.   un   assegno   vitalizio   (art.   7   del  regio
 decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418,  convertito  nella  legge  n.
 1088 del 1934; art. 11 della legge 13 marzo 1950, n. 120; artt. 5 e 8
 della legge 8 marzo 1968, n. 152), e in aggiunta la indennita' premio
 di  servizio (sentenza Corte costituzionale n. 763 del 1988; art. 22,
 decimo comma, del decreto-legge 31 agosto 1987,  n.  359,  convertito
 nella  legge  29  ottobre 1987, n. 440; e art. 6 del decreto-legge 13
 marzo 1988, n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 153, che ha
 previsto  l'applicabilita'  delle  disposizioni  di cui alla norma da
 ultima citata alle cessazioni dal servizio aventi  decorrenza  dal  3
 maggio 1982);
      che la indennita' premio di servizio si prescrive in cinque anni
 ed invece le  indennita'  una  tantum  che  tengono  il  luogo  della
 pensione  si prescrivono in dieci anni (art. 2 regio decreto-legge 19
 gennaio 1939, n. 295);
      che la indennita' di buonuscita erogata ai dipendenti statali si
 prescrive anche essa nel termine di cinque anni dalla data in cui  e'
 sorto   il  diritto  (art.  20  del  testo  unico  sulle  prestazioni
 previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari  dello  Stato
 approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032);
      che  l'art.  3 della legge 20 marzo 1980, n. 75, prevede solo la
 fattispecie particolare  della  riliquidazione  della  indennita'  di
 buonuscita  per  effetto  dell'inserimento  in essa della tredicesima
 mensilita';
      che in tale situazione non sussiste la disparita' di trattamento
 nei termini rilevati dal giudice remittente  e  quindi  la  questione
 sollevata e' manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte costituzionale;