ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt.7 e seguenti
 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317 (Norme in materia di  tutela
 dei  lavoratori  italiani  operanti  nei Paesi extra- comunitari e di
 rivalutazione delle  pensioni  erogate  dai  fondi  speciali  gestiti
 dall'I.N.P.S.),  convertito  nella  legge  3  ottobre  1987,  n. 398,
 promosso con ordinanza emessa il 18  luglio  1990  dal  Tribunale  di
 Torino  nei  procedimenti  civili riuniti vertenti tra E.N.P.A.L.S. e
 Salomone Carlo ed altri, iscritta al n. 602  del  registro  ordinanze
 1990  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39,
 prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 9 gennaio 1991 il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto  che  nel  corso dei procedimenti civili riuniti promossi
 dall'E.N.P.A.L.S. nei  confronti  di  Salomone  Carlo  ed  altri,  il
 Tribunale  di  Torino,con  ordinanza del 18 luglio 1990, ha sollevato
 una questione di legittimita' costituzionale degli artt. 7 e seguenti
 del  decreto-legge  31  luglio 1987, n. 317, convertito nella legge 3
 ottobre 1987, n. 398, "nelle parti in cui  escludono  le  pensioni  a
 carico  dell'E.N.P.A.L.S.  dagli  aumenti di cui alla legge 15 aprile
 1985, n. 140, artt. 5 e 10", per contrasto con gli artt. 3, 36  e  38
 della Costituzione;
      che  il  giudice  a  quo  premette  che  la norma applicabile ai
 pensionati E.N.P.A.L.S. in ordine  ai  miglioramenti  previsti  dalla
 legge n. 140 del 1985 e' l'art. 10 di detta legge, il quale rimette a
 separati provvedimenti, da adottare  entro  il  30  giugno  1985,  la
 rivalutazione  delle  pensioni  a carico, tra l'altro, delle forme di
 previdenza sostitutive del regime generale dei lavoratori dipendenti,
 tra le quali, appunto, l'E.N.P.A.L.S.;
      che lo stesso giudice a quo si duole del fatto che gli impugnati
 artt. 7 e seguenti del decreto-legge n. 317 del 1987  nell'attribuire
 distinti  aumenti  pensionistici (secondo un'ampia gamma di soluzioni
 relativamente agli importi e alle decorrenze) a  carico  di  ciascuno
 dei  fondi  speciali gestiti dall'I.N.P.S. - nulla prevedano a favore
 dei pensionati E.N.P.A.L.S., cosi' ingiustificatamente  discriminando
 questi ultimi rispetto ai pensionati dei suddetti fondi speciali: ne'
 tale omissione sarebbe giustificabile  invocando  il  criterio  della
 necessaria  gradualita' dell'operazione di perequazione pensionistica
 (Corte cost.  nn.  173  del  1986;  120  del  1989),  poiche',  ormai
 ampiamente  superato  il ragionevole termine posto dal gia' ricordato
 art. 10 legge n. 140  del  1985,  il  perdurare  della  sperequazione
 sarebbe divenuto intollerabile;
      che  le parti private non si sono costituite e che il Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri,  intervenuto  in  giudizio   a   mezzo
 dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia
 dichiarata inammissibile o infondata, ritenendo  la  materia  rimessa
 alla   discrezionalita'   del   legislatore,  nella  specie  peraltro
 correttamente esercitata.
    Considerato  che  la omessa previsione lamentata dal Tribunale non
 puo'  in  alcun  modo  riconnettersi   alle   disposizioni   peraltro
 genericamente  indicate  nell'ordinanza  di  rimessione, ne', d'altra
 parte, potrebbe trovare rimedio in una pronunzia additiva, implicando
 all'evidenza  scelte  ampiamente discrezionali che esulano dai poteri
 di questa Corte.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.