ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 440, terzo
 comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza  emessa
 il  25  maggio  1990 dal Tribunale di Agrigento nel processo penale a
 carico di Tuttolomondo Pasquale, iscritta  al  n.  561  del  registro
 ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che il Tribunale di Agrigento, decidendo sulla richiesta
 di   giudizio   abbreviato   avanzata   dall'imputato    "all'odierno
 dibattimento, richiesta gia' dallo stesso proposta in sede di udienza
 preliminare e non accolta dal  g.i.p.,  nonostante  il  consenso  del
 p.m.", dopo aver "esaminato il fascicolo del p.m.", ha, con ordinanza
 del 25 maggio  1990,  sollevato,  in  riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione,  questione  di legittimita' dell'art. 440, terzo comma,
 del codice di procedura penale, "nella parte in cui  non  prevede  la
 possibilita'  per  l'imputato di riproporre la richiesta del giudizio
 abbreviato sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di 1›
 grado  ed il potere per il Giudice del Dibattimento, a fronte di tale
 riproposizione, di accoglierla ove  riconosca  la  definibilita'  del
 processo  allo stato degli atti gia' in sede di udienza preliminare e
 conseguentemente errato il rigetto della stessa richiesta pronunziato
 dal g.i.p., in quella sede";
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato  che  il  petitum  perseguito dal giudice a quo appare
 congegnato  in  modo  tale  da   non   potersi   ritenere   soluzione
 costituzionalmente  obbligata  derivante  dalla richiesta caducazione
 dell'art. 440, terzo comma, del  codice  di  procedura  penale  nella
 parte  relativa  alla  mancata previsione ad esso addebitata, essendo
 prospettabili scelte diverse da  quella  indicata  dall'ordinanza  di
 rimessione,  come  la  stessa  implicitamente  riconosce  con  il suo
 riferirsi  all'inoppugnabilita'  del  provvedimento  reiettivo  della
 richiesta di giudizio abbreviato, nonostante il consenso del pubblico
 ministero;
      che,  di  conseguenza,  la  questione  deve dirsi manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;