ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  15, terzo
 comma,  della  legge  28  gennaio  1977,  n.   10   (Norme   per   la
 edificabilita'  dei  suoli),  promosso  con ordinanza emessa il 14-28
 giugno 1989 dal Tribunale amministrativo regionale  per  la  Campania
 sul  ricorso  proposto  da Nani Vincenzo ed altra contro il Comune di
 Napoli, iscritta al n. 406 del registro ordinanze 1990  e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  26,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto   che   il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la
 Campania, con ordinanza emessa il 14-28 giugno 1989, ha sollevato, in
 riferimento all'art. 42 della Costituzione, questione di legittimita'
 dell'art. 15, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10,  nella
 parte  in  cui  prevede l'acquisizione gratuita dell'area sulla quale
 insiste  la  costruzione  abusiva  al  patrimonio  indisponibile  del
 comune;
      che,   secondo  il  giudice  remittente,  mentre  l'acquisizione
 dell'opera   abusiva   rientrerebbe   senz'altro   "in   una   logica
 sanzionatoria",  in  quanto  "si  tratta di determinare, nel titolare
 dell'illecito  compiuto  la  perdita  dello  stesso  prodotto",   non
 altrettanto   potrebbe   dirsi   per  l'acquisizione  dell'area,  non
 vedendosi "come quest'ultima possa  rientrare  nella  detta  logica",
 atteso  che  "la  costruzione ha una sua individualita' giuridica che
 non necessariamente si confonde con la individualita'  giuridica  del
 suolo";
      che,  comunque,  l'acquisizione  dell'area  sarebbe preordinata,
 secondo la norma che si impugna, all'utilizzazione del  bene  a  fini
 pubblici,  cosi'  da  porsi  "decisamente  al  di  fuori del rapporto
 illiceita'-sanzione", restando "quindi priva di un  collegamento  che
 la rende ragionevole";
      che  tale norma si troverebbe, pertanto, in contrasto con l'art.
 42,  terzo  comma,   della   Costituzione,   poiche'   configurerebbe
 un'espropriazione per pubblica utilita' senza indennizzo;
      che   davanti  alla  Corte  e'  intervenuto  il  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;
      considerato  che  l'acquisizione,  a  titolo gratuito, dell'area
 sulla  quale   insiste   la   costruzione   abusiva   al   patrimonio
 indisponibile  del comune rappresenta la reazione dell'ordinamento al
 duplice illecito posto in essere da chi, dapprima, esegue un'opera in
 totale  difformita'  od  in  assenza  della  concessione  e, poi, non
 adempie l'obbligo di demolire l'opera stessa entro il termine fissato
 dal sindaco;
      che,  di  regola,  l'ordinamento  reagisce, oltre che sulle cose
 costituenti   il   "prodotto"   dell'illecito,   anche   su    quelle
 strumentalmente utilizzate per commetterlo;
      che,  quindi,  l'acquisizione gratuita dell'area, ove non si sia
 adempiuto   l'obbligo   di   demolizione,   ha   certamente    natura
 sanzionatoria  e che tale natura non muta solo perche' il legislatore
 predetermina l'utilizzazione del bene  acquisito  "a  fini  pubblici,
 compresi quelli di edilizia residenziale";
      che,  alla  stregua delle suddette considerazioni, l'istituto di
 cui all'art. 15, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non
 puo'  essere  qualificato  espropriazione,  cosicche' la questione va
 dichiarata manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.