ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilita' dei suoli), promosso con ordinanza emessa il 14-28 giugno 1989 dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania sul ricorso proposto da Nani Vincenzo ed altra contro il Comune di Napoli, iscritta al n. 406 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con ordinanza emessa il 14-28 giugno 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 42 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 15, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella parte in cui prevede l'acquisizione gratuita dell'area sulla quale insiste la costruzione abusiva al patrimonio indisponibile del comune; che, secondo il giudice remittente, mentre l'acquisizione dell'opera abusiva rientrerebbe senz'altro "in una logica sanzionatoria", in quanto "si tratta di determinare, nel titolare dell'illecito compiuto la perdita dello stesso prodotto", non altrettanto potrebbe dirsi per l'acquisizione dell'area, non vedendosi "come quest'ultima possa rientrare nella detta logica", atteso che "la costruzione ha una sua individualita' giuridica che non necessariamente si confonde con la individualita' giuridica del suolo"; che, comunque, l'acquisizione dell'area sarebbe preordinata, secondo la norma che si impugna, all'utilizzazione del bene a fini pubblici, cosi' da porsi "decisamente al di fuori del rapporto illiceita'-sanzione", restando "quindi priva di un collegamento che la rende ragionevole"; che tale norma si troverebbe, pertanto, in contrasto con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione, poiche' configurerebbe un'espropriazione per pubblica utilita' senza indennizzo; che davanti alla Corte e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione; considerato che l'acquisizione, a titolo gratuito, dell'area sulla quale insiste la costruzione abusiva al patrimonio indisponibile del comune rappresenta la reazione dell'ordinamento al duplice illecito posto in essere da chi, dapprima, esegue un'opera in totale difformita' od in assenza della concessione e, poi, non adempie l'obbligo di demolire l'opera stessa entro il termine fissato dal sindaco; che, di regola, l'ordinamento reagisce, oltre che sulle cose costituenti il "prodotto" dell'illecito, anche su quelle strumentalmente utilizzate per commetterlo; che, quindi, l'acquisizione gratuita dell'area, ove non si sia adempiuto l'obbligo di demolizione, ha certamente natura sanzionatoria e che tale natura non muta solo perche' il legislatore predetermina l'utilizzazione del bene acquisito "a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale"; che, alla stregua delle suddette considerazioni, l'istituto di cui all'art. 15, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non puo' essere qualificato espropriazione, cosicche' la questione va dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.