ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma,
 n. 7, del  decreto-legge  10  luglio  1982,  n.  429  (Norme  per  la
 repressione  della  evasione  in materia di imposte sui redditi e sul
 valore aggiunto e per agevolare  la  definizione  delle  pendenze  in
 materia  tributaria),  convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, con
 modificazioni, promossi con quattro ordinanze emesse il 10 maggio, il
 19  aprile,  il  23  e  il  2 maggio 1990 dal Giudice per le indagini
 preliminari presso il Tribunale di Torino,  iscritte  rispettivamente
 ai  nn.  507, 509, 543 e 604 del registro ordinanze 1990 e pubblicate
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn.  34,  38  e  39,  prima
 serie speciale, dell'anno 1990;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che,  con  le  quattro  ordinanze  in epigrafe, tutte di
 analogo contenuto, il Giudice per le indagini preliminari  presso  il
 Tribunale  di  Torino  ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25
 della Costituzione, questione  di  legittimita'  dell'art.  4,  primo
 comma,  n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in
 legge  7  agosto  1982,  n.  516,  nella  parte   in   cui   permette
 nell'applicazione  concreta  interpretazioni  in  contrasto e tali da
 creare disparita' di trattamento;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 chiedendo  che la questione sia dichiarata palesemente non fondata e,
 in un caso (ordinanza n. 509),  "altresi'  inammissibile,  stante  la
 assenza  di  una motivazione che esponga un dubbio sulla legittimita'
 costituzionale";
    Considerato che, avendo le ordinanze in epigrafe tutte per oggetto
 la  stessa  norma  ordinaria  e  tutte  per  riferimento  gli  stessi
 parametri costituzionali, i relativi giudizi vanno riuniti;
      che,  con  sentenza  n.  35 del 1991, questa Corte ha dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma,  n.  7  del
 decreto-legge  10  luglio  1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto
 1982, n. 516, nella parte in cui non prevede che la dissimulazione di
 componenti  positivi  o  la  simulazione  di  componenti negativi del
 reddito debba concretarsi in forme artificiose;
      che,  pertanto, la questione qui proposta deve essere dichiarata
 manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.